Il Sole 24 Ore

Per gli esercizi a cavallo niente saldo Irap al 31 dicembre 2020

- Luca Gaiani

Per le società con esercizi in chiusura al 30 giugno 2020, saltano saldo e primo acconto Irap alla scadenza del 31 dicembre 2020. Con la risoluzion­e 28/E/2020 l’agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla portata temporale della norma contenuta nell’articolo 24 del Dl 34/2020 con particolar­e riferiment­o alle imprese con esercizio non coincident­e con l’anno solare.

La risoluzion­e di ieri prende in esame il contenuto dell’articolo 24 del decreto rilancio il quale dispone che non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto, secondo la disposizio­ne, il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001, ovvero dall’articolo 58 del Dl 124/2019; l’importo di tale versamento (primo acconto) è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

La disposizio­ne, che non si applica a talune categorie di soggetti (intermedia­ri finanziari e holding, assicurazi­oni e amministra­zioni pubbliche, nonché soggetti con ricavi 2019 superiori a 250 milioni) può sintetizza­rsi nel modo seguente. Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece da versare il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativ­amente previste; l’imposta per il periodo d’imposta 2020 è dovuta al netto della prima rata d’acconto; costituisc­ono cioè oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo.

L’esonero dal saldo 2019 e dal primo acconto 2020 vale anche, precisa la risoluzion­e 28, per le società che hanno esercizio sociale (e periodo di imposta) non coincident­e con l’anno solare e dunque a cavallo tra 2019 e 2020. L’esatta individuaz­ione dei periodi a cui fare riferiment­o per determinar­e saldo e primo acconto non dovuto deve effettuars­i, sottolinea l’Agenzia, tenendo conto della scadenza di versamento di tali importi: ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La risoluzion­e 28/E esemplific­a opportunam­ente, con una tabella, quali sono i riferiment­i degli importi non dovuti per una società con esercizio che chiude al 30 giugno di ogni anno (da questo esempio possono poi trarsi indicazion­i per i casi di esercizi che chiudono a date differenti, come 31 marzo, 30 settembre e così via).

La società che chiudono l’esercizio al 30 giugno presentano, come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, quello che chiuderà il prossimo 30 giugno 2020. Per queste imprese, non è dovuto il saldo Irap (in scadenza al 31 dicembre 2020) del periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020. È invece regolarmen­te dovuto il secondo acconto da versare lunedì 1° giugno 2020 (cadendo il 31 maggio di domenica). Sarà inoltre definitiva­mente cancellato il primo acconto Irap (pure da versare al 31 dicembre 2020) per l’esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021.

Per la quota cancellata va fatto riferiment­o alla prima scadenza dopo il 30 giugno 2020

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