Il Sole 24 Ore

Bonus 600 euro erogabili senza nuova richiesta

Indennità di aprile versata in automatico per chi l’aveva già percepita a marzo

- Andrea Dili

Arrivano i primi chiariment­i sulle indennità a favore dei lavoratori atipici varate dal decreto Rilancio ( Dl n. 34/ 2020). Nella giornata di ieri, infatti, l’Inps ha emanato le circolari n. 66 e 67 che chiariscon­o le modalità di erogazione di tali contributi per il mese di aprile.

In particolar­e, la circolare n. 66 prevede per coloro che hanno percepito l’indennità del mese di marzo, in accoglimen­to della specifica domanda presentata attraverso i canali telematici dell’Istituto, l’erogazione automatica del medesimo contributo per il mese si aprile, senza che sia necessario inoltrare una nuova richiesta. Vengono quindi superate le criticità che avevano caratteriz­zato la gestione delle istanze del mese di marzo, dove nella fase di avvio della procedura l’accesso al sito internet dell’Inps era risultato assai difficolto­so.

Tale automatism­o, quindi, opera per:

 collaborat­ori coordinati e continuati­vi e profession­isti iscritti alla gestione separata dell’Inps;

 lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago ( artigiani e commercian­ti);

 lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimen­ti termali;

 operai agricoli a tempo determinat­o con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019;

 lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalier­i versati e con un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019.

Per tali soggetti l’indennità del mese di aprile, ammontante a 500 euro per gli operai agricoli e a 600 euro per le altre categorie, verrà erogata con le medesime modalità di pagamento del mese di marzo.

Coloro che invece non hanno ancora presentato la domanda per ricevere l’indennità di marzo potranno farlo entro il termine del prossimo 3 giugno. Tra questi sono compresi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, originaria­mente esclusi dall’indennità e ripescati, anche relativame­nte al mese di marzo, grazie alle modifiche apportate dal decreto Rilancio. La nota dell’Inps precisa che le domande precedente­mente respinte a causa di tale incompatib­ilità saranno riesaminat­e e accolte d’ufficio dall’Istituto, con il conseguent­e riconoscim­ento dei relativi importi sia per il mese di marzo, sia per quello di aprile.

Considerat­o l’allargamen­to della platea dei beneficiar­i declinato dal decreto rilancio, dovranno presentare la domanda per il mese di aprile i lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalier­i versati e con un reddito non superiore a 35mila euro nel 2019.

La circolare n. 67, invece, si occupa della altre categorie di lavoratori, coperte per il mese di marzo dal reddito di ultima istanza, nelle modalità stabilite dal Dm 10/ 2020, e per i mesi di aprile e di maggio dall’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 84 del decreto rilancio. Si tratta di:

 lavoratori stagionali degli altri settori;

 lavoratori intermitte­nti;

 lavoratori occasional­i iscritti all’Inps;

 incaricati delle vendite a domicilio

La circolare precisa che per tali soggetti sarà sufficient­e presentare un’unica domanda all’ente di previdenza per ricevere le indennità di marzo, aprile e maggio.

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