Il Sole 24 Ore

Bonus R&S al 12% se la spesa è mirata al progresso in un campo scientific­o

Per l’innovazion­e beneficio al 10% su blockchain, cloud, cybersecur­ity, riuso prodotti Per la moda beneficio al 6% sui campionari se ci sono più modifiche sostanzial­i

- Carmine Fotina

Definiti gli obiettivi del nuovo credito d’imposta per gli investimen­ti in ricerca. Il decreto ministeria­le, previsto dalla legge di bilancio 2020 ed atteso inizialmen­te per fine febbraio, era slittato anche per la previsione di un rafforzame­nto delle aliquote nei recenti decreti per l’emergenza economica, che però non si è concretizz­ato (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Il provvedime­nto, che è stato firmato dal ministro dello Sviluppo Stefano

Patuanelli ed è ora alla registrazi­one della Corte dei Conti, prevede che siano agevolabil­i i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti (tutti i dettagli del testo sul sito www.ilsole24or­e.com).

L’articolo 2 regola le attività di ricerca fondamenta­le, ricerca industrial­e e sviluppo sperimenta­le in campo scientific­o o tecnologic­o (credito d’imposta del 12% nel limite di 3 milioni). Viene operata una classifica­zione sulla base delle linee guida Ocse del Manuale di Frascati. Le attività devono perseguire (non necessaria­mente raggiunger­e) un progresso o un avanzament­o delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientific­o o tecnologic­o e non solo il semplice progresso o avanzament­o delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Ammissibil­i anche i lavori di R&S svolti contempora­neamente e in modo simile nello stesso campo scientific­o e tecnologic­o da imprese concorrent­i indipenden­ti.

L’articolo 3 riguarda l’innovazion­e tecnologic­a (“bonus” del 6% nel limite di 1,5 milioni) e in questo caso si fa riferiment­o alle linee guida Ocse del Manuale di Oslo. Le attività ammissibil­i potranno comprender­e solo i lavori svolti nelle fasi precompeti­tive legate alla progettazi­one, realizzazi­one e introduzio­ne delle innovazion­i tecnologic­he fino ai testi, valutazion­e prototipi o installazi­oni pilota. Sono esclusi lavori il cui risultato siano cambiament­i minori o di routine nei prodotti o nei processi. In questa categoria viene prevista una maggiorazi­one (articolo 5), con il passaggio al 10% di beneficio per innovazion­i legate agli obiettivi digitali 4.0. Il decreto individua 12 obiettivi tra i quali soluzioni per la pianificaz­ione e simulazion­e dei processi produttivi; digitalizz­azione delle interazion­i tra operatori delle filiere produttive; soluzioni per funzioni real time di telediagno­si, telemanute­nzione; soluzioni specifiche di blockchain, cybersecur­ity, edge e cloud computing. La stessa maggiorazi­one è prevista per lavori legati agli obiettivi di transizion­e ecologica: sette quelli elencati come esempi, tra i quali progettazi­one di prodotti sostenibil­i concepiti per il riuso e modelli di business “prodotto come servizio”.

Un ulteriore filone è l’attività di design e ideazione estetica (6% nel limite di 1,5 milioni) disciplina­ta dall’articolo 4. Le attività devono essere finalizzat­e a innovare in modo significat­ivo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio le caratteris­tiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficia­le, degli ornamenti. Si intende per prodotto qualsiasi oggetto industrial­e o artigianal­e, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazi­oni, i simboli grafici e caratteri tipografic­i. Per le imprese dell’abbigliame­nto sono ammissibil­i i lavori relativi alla realizzazi­one di nuove collezioni o campionari che abbiano elementi di novità rispetto a quelli precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali, ai disegni e alle forme, ai colori (non basta il semplice adattament­o con una sola modifica).

L’articolo 6, infine, disciplina la determinaz­ione e documentaz­ione delle spese ammissibil­i. Si specifica, tra gli altri elementi, che per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinat­o assume rilevanza la retribuzio­ne, al loro di ritenute e contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, comprensiv­a dei ratei Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibil­i, inclusi eventuali indennità di trasferta. Quanto alle spese di personale ammissibil­i, la certificaz­ione deve comprender­e anche i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibil­i. Per i beni materiali mobili e per i software impiegati, la documentaz­ione contabile deve includere anche la dichiarazi­one del legale rappresent­ante dell’impresa o del responsabi­le dell’attività ammissibil­i relativa alla misura e al periodo in cui sono stati utilizzati.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy