Stabile organizzazione senza rimborso dell’eccedenza Iva
Ammessa la detrazione come rappresentante della casa madre
La stabile organizzazione che assolve l’Iva in dogana sulle importazioni per conto della casa madre può esercitare il diritto a detrazione, ma non può chiedere il rimborso quale rappresentante della casa madre (articolo 30, comma 2, lettera e), del Dpr 633/1972). Con la risposta n. 160 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate risponde a una stabile organizzazione italiana, che svolge attività di marketing, di una società non residente. Il caso è il seguente: la casa madre acquista prodotti da una società estera per poi rivenderli a clienti italiani; i beni importati in libera pratica in Italia sono introdotti presso il magazzino di un terzo; la casa madre cede i beni consegnandoli ai cessionari, soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato o in altro Stato membro.
Riguardo al caso descritto, innanzitutto, si osserva che, sebbene la stabile organizzazione italiana non interviene in alcun modo nelle operazioni della casa madre, ovvero non interviene nel processo di trasferimento dei beni né di stoccaggio e non entra mai in possesso degli stessi, ciò non esclude che la casa madre debba necessariamente operare attraverso la stabile, ai fini dell’assolvimento dell’Iva all’importazione dei beni in Italia. Lo stesso vale per gli adempimenti connessi alle successive cessioni intraUE con partenza dall’Italia. Tale assunto discende dalle modifiche normative, introdotte nell’ordinamento italiano dal Dl 135/2009, al fine di evitare una procedura d’infrazione e dare attuazione alla Corte Ue, sentenza 16 luglio 2009, causa C244/08. Al riguardo, l’obbligo della nomina del rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva si riferisce solo ai soggetti privi di stabile organizzazione in Italia e le richieste di rimborso dell’imposta relative ad acquisti effettuati in Italia possono essere presentate solo da soggetti domiciliati e residenti nell’Unione privi di stabile organizzazione in Italia.
Alla luce del contesto normativo, è condivisibile la soluzione delle Entrate che nega il rimborso del credito Iva alla stabile, mancando il presupposto di cui all’articolo 30, comma 2, lettera e), del Dpr 633/1972, in quanto tale norma riserva il rimborso esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. E ciò vale anche se la stabile non partecipa all’operazione rispetto alla quale è richiesto il rimborso Iva. Tale discorso vale a maggior ragione per l’assolvimento dell’Iva in dogana da parte della stabile italiana, in quanto, chiarisce l’Agenzia, tale attività è «una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e, pertanto, non può considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse». Per l’effetto, la stabile può riportare in detrazione o in compensazione all’anno successivo l’Iva a credito emergente dalla dichiarazione annuale da questi presentata, oppure potrà chiederla a rimborso all’Erario qualora ne sussistano i requisiti ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Dpr 633/1972, ad eccezione della lettera e). Per la liquidazione dell’Iva relativa alle operazioni realizzate direttamente dalla casa madre, al fine di distinguerla da quella determinata dalle attività della stabile, si suggerisce di gestirla con evidenza separata sui registri Iva.