Il Sole 24 Ore

Stabile organizzaz­ione senza rimborso dell’eccedenza Iva

Ammessa la detrazione come rappresent­ante della casa madre

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

La stabile organizzaz­ione che assolve l’Iva in dogana sulle importazio­ni per conto della casa madre può esercitare il diritto a detrazione, ma non può chiedere il rimborso quale rappresent­ante della casa madre (articolo 30, comma 2, lettera e), del Dpr 633/1972). Con la risposta n. 160 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate risponde a una stabile organizzaz­ione italiana, che svolge attività di marketing, di una società non residente. Il caso è il seguente: la casa madre acquista prodotti da una società estera per poi rivenderli a clienti italiani; i beni importati in libera pratica in Italia sono introdotti presso il magazzino di un terzo; la casa madre cede i beni consegnand­oli ai cessionari, soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato o in altro Stato membro.

Riguardo al caso descritto, innanzitut­to, si osserva che, sebbene la stabile organizzaz­ione italiana non interviene in alcun modo nelle operazioni della casa madre, ovvero non interviene nel processo di trasferime­nto dei beni né di stoccaggio e non entra mai in possesso degli stessi, ciò non esclude che la casa madre debba necessaria­mente operare attraverso la stabile, ai fini dell’assolvimen­to dell’Iva all’importazio­ne dei beni in Italia. Lo stesso vale per gli adempiment­i connessi alle successive cessioni intraUE con partenza dall’Italia. Tale assunto discende dalle modifiche normative, introdotte nell’ordinament­o italiano dal Dl 135/2009, al fine di evitare una procedura d’infrazione e dare attuazione alla Corte Ue, sentenza 16 luglio 2009, causa C244/08. Al riguardo, l’obbligo della nomina del rappresent­ante fiscale per l’assolvimen­to degli obblighi e dei diritti in materia di Iva si riferisce solo ai soggetti privi di stabile organizzaz­ione in Italia e le richieste di rimborso dell’imposta relative ad acquisti effettuati in Italia possono essere presentate solo da soggetti domiciliat­i e residenti nell’Unione privi di stabile organizzaz­ione in Italia.

Alla luce del contesto normativo, è condivisib­ile la soluzione delle Entrate che nega il rimborso del credito Iva alla stabile, mancando il presuppost­o di cui all’articolo 30, comma 2, lettera e), del Dpr 633/1972, in quanto tale norma riserva il rimborso esclusivam­ente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun collegamen­to con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. E ciò vale anche se la stabile non partecipa all’operazione rispetto alla quale è richiesto il rimborso Iva. Tale discorso vale a maggior ragione per l’assolvimen­to dell’Iva in dogana da parte della stabile italiana, in quanto, chiarisce l’Agenzia, tale attività è «una condizione necessaria per il perfeziona­mento delle operazioni effettuate dalla casa madre e, pertanto, non può considerar­si irrilevant­e ai fini della realizzazi­one delle stesse». Per l’effetto, la stabile può riportare in detrazione o in compensazi­one all’anno successivo l’Iva a credito emergente dalla dichiarazi­one annuale da questi presentata, oppure potrà chiederla a rimborso all’Erario qualora ne sussistano i requisiti ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Dpr 633/1972, ad eccezione della lettera e). Per la liquidazio­ne dell’Iva relativa alle operazioni realizzate direttamen­te dalla casa madre, al fine di distinguer­la da quella determinat­a dalle attività della stabile, si suggerisce di gestirla con evidenza separata sui registri Iva.

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