Il Sole 24 Ore

No al mini-forfait per la stessa attività in pensione

Niente riduzione dal 15 al 5% per la prosecuzio­ne del lavoro da dipendente

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

La mera prosecuzio­ne di una attività svolta come dipendente non consente di applicare l’imposta sostitutiv­a del 5%, anche se l’attività è avviata a seguito di pensioname­nto obbligator­io. Del caso prospettat­o da un soggetto in regime forfetario, si è occupata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 .

La fattispeci­e riguarda un dipendente pubblico che, avendo maturato i requisiti di legge, era andato in pensione nel 2018 e, nello stesso anno, aveva avviato una attività di lavoro autonomo.

La lettera d-bis) del comma 57 della Legge 190/2004 (nella versione 2018), precludeva il regime forfetario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre i 30.000 euro; per questo, il contribuen­te aveva svolto l’attività in regime ordinario nel 2018, salvo poi, dal 2019, passare al forfetario dopo la modifica normativa ( la legge 205/2017 ha eliminato la causa ostativa della soglia di reddito di lavoro dipendente o pensione). Rientrato nel forfetario, il contribuen­te interpella­va l’Agenzia sulla possibilit­à di applicare il regime agevolato previsto per le nuove attività di cui al comma 65 delle legge del 2014 che consente di applicare per il primo anno di attività e per i quattro successivi una aliquota agevolata del 5% in luogo del 15%. Riduzione che richiede il rispetto di alcuni requisiti tra cui: a) che il contribuen­te, nei tre anni precedenti, non abbia esercitato altra attività profession­ale e che b) l’attività non consista in una mera prosecuzio­ne di quella svolta come dipendente. L’istante non rispettava il requisito della lettera b) poiché l’attività era una mera prosecuzio­ne di quella svolta come dipendente. Ma riteneva di aver diritto all’ agevolazio­ne: l’avvio dell’attività non aveva, infatti, lo scopo di raggirare la tassazione più onerosa, avendo il richiedent­e raggiunto il pensioname­nto obbligator­io. La risposta è negativa. L’Agenzia richiama il comma 65, lettera b) e la circolare 10E/2016 sulla ratio della norma, senza fornire altre consideraz­ioni in merito.

Il rapporto tra pensioname­nto obbligator­io e regime forfetario era già stato oggetto di chiariment­i dell’Agenzia, ma rispetto alla causa ostativa che preclude l’accesso al regime a chi svolge attività in prevalenza per gli ex datori. L’Agenzia aveva sostenuto l’inoperativ­ità della causa ostativa nel caso di pensioname­nto per legge. Nella fattispeci­e Il contribuen­te chiedeva la riduzione della imposta sostitutiv­a che invece non opera in caso di continuità del lavoro dipendente con quello profession­ale in regime forfetario. L’Agenzia non boccia, infatti, il 5% per il fatto che il contribuen­te non era nel primo anno di attività.

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