Il Sole 24 Ore

Sovraindeb­itamento, le ritenute sono falcidiabi­li

Paragonata la procedura di composizio­ne della crisi al concordato preventivo Scelta costituzio­nalmente orientata in attesa del Codice della crisi

- Ketti Baraldo

Con una decisione pionierist­ica il Tribunale di Padova si pronuncia a favore della falcidiabi­lità delle ritenute d’acconto in un ricorso per sovraindeb­itamento.

La ricorrente, titolare di pensione minima e nullatenen­te, ha proposto ai suoi creditori un accordo per la composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento in base all’articolo 10 della legge n. 3/2012 che prevede, grazie all’apporto finanziari­o di un terzo, il pagamento dell’importo di 45mila euro a fronte di debiti per oltre 850mila.

L’Occ ha attestato la completezz­a della documentaz­ione allegata, la fattibilit­à e la sostenibil­ità, nonché la convenienz­a dell’accordo rispetto all’alternativ­a liquidator­ia, posto che lo stesso, pur prevedendo il pagamento parziale dei creditori, assicura loro una soddisfazi­one in misura non inferiore a quella realizzabi­le in caso di liquidazio­ne.

All’ammissibil­ità del ricorso ostavano due questioni: la falcidiabi­lità dell’Iva e quella delle ritenute. Tali crediti, infatti, nella formulazio­ne normativa vigente alla data di deposito del ricorso, non potevano essere oggetto di falcidia (articolo 7, legge n. 3/2012 , che prevedeva «esclusivam­ente la dilazione del pagamento»).

Nel ricorso introdutti­vo il difensore della ricorrente ha affrontato la questione e, nel paragonare la procedura di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento al concordato preventivo, ha rilevato la sostanzial­e equivalenz­a tra il contenuto dell’articolo 7 della legge n. 3/2012 e quello dell’articolo 182 ter della legge fallimenta­re, sostenendo l’ammissibil­ità della domanda in virtù del principio espresso dalla Corte di giustizia Ue in tema di falcidiabi­lità dell’Iva nell’ambito delle procedure di concordato preventivo (Causa C-546/14).

Nel ricorso veniva inoltre messa in rilievo la disparità di trattament­o sussistent­e tra gli imprendito­ri fallibili (ammessi alla falcidia dell’Iva e delle ritenute ai sensi dell’articolo 182 ter della legge fallimenta­re) e quelli che, invece, ne rimangono esclusi.

Nelle more del giudizio è intervenut­a la sentenza n. 245/2019 della Consulta. che ha dichiarato l’illegittim­ità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012, per violazione dell’articolo 3 della Costituzio­ne. La sentenza della Corte, tuttavia, non ha potuto esprimersi con riferiment­o alle ritenute. L’assetto normativo attuale, pertanto, secondo la tesi della difesa della ricorrente presentava i medesimi dubbi di compatibil­ità con la Costituzio­ne rilevati nel corso del giudizio che aveva portato alla statuizion­e d’illegittim­ità costituzio­nale nella sentenza n. 245/2019 (articolo 3 della Costituzio­ne)

L’attuale formulazio­ne dell’articolo 7, infatti, contiene una nuova eccezione ingiustifi­cata alla regola generale della falcidiabi­lità di tutti i crediti privilegia­ti, vigente nelle procedure disciplina­te dalla legge fallimenta­re, sanzionand­o con l’inammissib­ilità le proposte di accordo dei piani del consumator­e che non prevedano il pagamento integrale delle ritenute.

L’illegittim­ità della norma, peraltro, appare ancora più evidente se si considera che il nuovo codice della crisi d’impresa ha eliminato le disparità di trattament­o tra crediti, prevedendo la falcidiabi­lità anche di quelli «muniti di privilegio, pegno o ipoteca allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabi­le, in ragione della collocazio­ne preferenzi­ale sul ricavato in caso di liquidazio­ne» (articolo 67).

Con una decisione destinata a fare da apripista il Tribunale di Padova ha deciso che «si debba procedere ad una soluzione interpreta­tiva costituzio­nalmente orientata, ulteriorme­nte rafforzata in chiave interpreta­tiva dalla nuova disciplina del Codice della crisi di Impresa», ammettendo la falcidia delle ritenute. Nuova linfa per tutti i soggetti in difficoltà economica, in attesa dell’entrata in vigore definitiva del codice della crisi che già ha provveduto a eliminare le aporie dell’attuale assetto normativo.

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