Potestà genitoriale, esclusa la sospensione automatica
Valutazione caso per caso, in base all’interesse superiore del minore
Illegittima la sospensione, in automatico, della responsabilità genitoriale, in caso di condanna per sottrazione di minori all’estero. Sarà il giudice a stabilire caso per caso se, la pena accessoria, imposta al genitore che commette il reato, sia in linea con l’interesse superiore del minore.
La Corte costituzionale (sentenza 102 ) cancella l’automatismo previsto dall’articolo 574-bis del Codice penale. Il giudice delle leggi sottolinea la gravità del reato che offende sia il diritto dell’altro genitore, sia quello del minore a vivere la relazione con quest’ultimo. Ma é proprio guardando all’interesse del minore, che la lesività del delitto, non basta a giustificare l’automatismo. La pena accessoria ha, infatti, caratteri particolari, rispetto alle altre, perché colpisce, insieme al condannato, anche il figlio, in modo non trascurabile. Con la sospensione, non viene meno solo il potere di rappresentanza del minore nei rapporti patrimoniali, ma , per il tempo stabilito, sono “congelati” i diritti, i poteri e gli obblighi che rientrano nel concetto di responsabilità genitoriale. E questo, malgrado la pena accessoria, non comporti, di default, il divieto di convivere o di frequentare il minore, posto però fuori dalla sfera di cura del genitore sospeso. Certo le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolari relazioni con il genitore non valgono se il rapporto è contrario al suo interesse. Ma sbaglia il legislatore a presupporre che la sospensione sia sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore.
È, possibile che mantenere il rapporto con il genitore autore del delitto non sia pregiudizievole per il minore, ma anzi corrisponda «ad un suo preciso interesse che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare in via preliminare rispetto alle stesse esigenze punitive di chi abbia violato la legge penale». Come nel caso esaminato dalla Cassazione, giudice del rinvio, in cui i giudici italiani, hanno affidato alla madre i figli portati in Austria senza l’ok del padre, ritenendola più adatta a farsi carico dei loro interessi. L’irragionevolezza dell’automatismo sta anche nel fatto che la pena accessoria può arrivare anche a molti anni di distanza dal reato, essendo subordinata alla condanna definitiva. Prima di allora l’ordinamento lascia ampio margine di valutazione sull’adozione o meno della sospensione cautelare. Uno spazio valutativo che finisce con il giudicato. Questo il vulnus da rimediare, restituendo al giudice il “potere” di valutare caso per caso, in sostituzione del “dovere” di irrogare la pena. Valutazione da fare in base alla situazione nel momento della condanna, tenendo conto anche dell’evoluzione delle circostanze successive al fatto. Sarà compito del legislatore, in sede di eventuale riforma della legge , stabilire se il giudice penale sia il più idoneo a decidere.