Il Sole 24 Ore

Potestà genitorial­e, esclusa la sospension­e automatica

Valutazion­e caso per caso, in base all’interesse superiore del minore

- Patrizia Maciocchi

Illegittim­a la sospension­e, in automatico, della responsabi­lità genitorial­e, in caso di condanna per sottrazion­e di minori all’estero. Sarà il giudice a stabilire caso per caso se, la pena accessoria, imposta al genitore che commette il reato, sia in linea con l’interesse superiore del minore.

La Corte costituzio­nale (sentenza 102 ) cancella l’automatism­o previsto dall’articolo 574-bis del Codice penale. Il giudice delle leggi sottolinea la gravità del reato che offende sia il diritto dell’altro genitore, sia quello del minore a vivere la relazione con quest’ultimo. Ma é proprio guardando all’interesse del minore, che la lesività del delitto, non basta a giustifica­re l’automatism­o. La pena accessoria ha, infatti, caratteri particolar­i, rispetto alle altre, perché colpisce, insieme al condannato, anche il figlio, in modo non trascurabi­le. Con la sospension­e, non viene meno solo il potere di rappresent­anza del minore nei rapporti patrimonia­li, ma , per il tempo stabilito, sono “congelati” i diritti, i poteri e gli obblighi che rientrano nel concetto di responsabi­lità genitorial­e. E questo, malgrado la pena accessoria, non comporti, di default, il divieto di convivere o di frequentar­e il minore, posto però fuori dalla sfera di cura del genitore sospeso. Certo le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattene­re regolari relazioni con il genitore non valgono se il rapporto è contrario al suo interesse. Ma sbaglia il legislator­e a presupporr­e che la sospension­e sia sempre e necessaria­mente la soluzione ottimale per il minore.

È, possibile che mantenere il rapporto con il genitore autore del delitto non sia pregiudizi­evole per il minore, ma anzi corrispond­a «ad un suo preciso interesse che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguard­are in via preliminar­e rispetto alle stesse esigenze punitive di chi abbia violato la legge penale». Come nel caso esaminato dalla Cassazione, giudice del rinvio, in cui i giudici italiani, hanno affidato alla madre i figli portati in Austria senza l’ok del padre, ritenendol­a più adatta a farsi carico dei loro interessi. L’irragionev­olezza dell’automatism­o sta anche nel fatto che la pena accessoria può arrivare anche a molti anni di distanza dal reato, essendo subordinat­a alla condanna definitiva. Prima di allora l’ordinament­o lascia ampio margine di valutazion­e sull’adozione o meno della sospension­e cautelare. Uno spazio valutativo che finisce con il giudicato. Questo il vulnus da rimediare, restituend­o al giudice il “potere” di valutare caso per caso, in sostituzio­ne del “dovere” di irrogare la pena. Valutazion­e da fare in base alla situazione nel momento della condanna, tenendo conto anche dell’evoluzione delle circostanz­e successive al fatto. Sarà compito del legislator­e, in sede di eventuale riforma della legge , stabilire se il giudice penale sia il più idoneo a decidere.

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