Il Sole 24 Ore

Alla Consulta il decreto carceri, violato il diritto di difesa

Questione di legittimit­à sollevata sulle misure contro le scarcerazi­oni

- Giovanni Negri

Continua lo stillicidi­o di rinvii alla Corte costituzio­nale che sta costelland­o la disciplina emergenzia­le dell’amministra­zione della giustizia. Il giudice di sorveglian­za di Spoleto ha infatti considerat­o non manifestam­ente infondata la questione di legittimit­à della norma del decreto Bonafede che ammette la rivaluataz­ione delle condizioni che hanno determinat­o la collocazio­ne agli arresti domiciliar­i dal carcere di circa 500 detenuti colpevoli o in attesa di giudizio per reati di criminalit­à organizzat­a.

Nelle 19 pagine dell’ordinanza, il giudice di sorveglian­za di Spoleto, affronta il caso di un detenuto, condannato a 5 anni di carcere, che era finito ai domiciliar­i. L’uomo è stato sottoposto a un trapianto di organi « con la necessità - si legge nel provvedime­nto - di continuare il trattament­o con immunosopp­ressore e immunoglob­uline antiHbv». Il detenuto è stato ritenuto a rischio per il coronaviru­s e, dopo richiesta del legale, scarcerato e mandato ai domiciliar­i. Ma, per effetto del decreto legge n. 29, la sua vicenda è tornata al magistrato di sorveglian­za per la revoca dei domiciliar­i e il ritorno in carcere.

Il magistrato solleva due punti critici: la compressio­ne del diritto di difesa e l’ingiustifi­cata distinzion­e tra reati. Quanto al primo, il decreto non lascia margini di intervento alla difesa, visto interviene un provvedime­nto urgente di revoca di quello precedente­mente assunto, senza nemmeno potere conoscere le ragioni del Dipartimen­to dell’amministra­zione penitenzia­ria alla base del ripensamen­to.

Il procedimen­to, sottolinea l’ordinanza, si innesca senza comunicazi­oni formali e in assenza di contraddit­torio; alla difesa è inoltre impedito un confronto reale sulle tesi del Dap sull’idoneità del nuovo luogo di cura, anche avviando una verifica sulle terapie magari già iniziate. Un altro punto critico è rappresent­ato dal trattament­o differenzi­ato a seconda dei reati. A venire violato sarebbe allora l’articolo 3 della Costituzio­ne perché il trattament­o che già è caratteriz­zato da minori garanzie neppure riguarda gli autori di tutti i reati ma solo di alcuni.

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