Il Sole 24 Ore

Percorso a ostacoli per patrimoni più forti

Il requisito dimensiona­le si basa sul 2019. Il calo di ricavi su un solo bimestre Non è chiaro il limite al cumulo dei due crediti (per investimen­ti e perdite)

- Ceppellini Lugano e

Lo stimolo fiscale al rafforzame­nto delle imprese è disciplina­to dall’articolo 26 del decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020). Osservando i passaggi operativi da seguire ( si veda il grafico a lato), occorre evidenziar­e alcune criticità della norma che sarebbe utile correggere in fase di conversion­e.

I tempi di fruizione

Il beneficio è condiziona­to all’approvazio­ne comunitari­a ( comma 3) e limitato all’importo di 2 miliardi di euro ( comma 10): un successivo decreto ( comma 11) discipline­rà le modalità di fruizione, per cui non è garantito che il credito spetti integralme­nte a tutti i possibili beneficiar­i.

Inoltre, l’utilizzo concreto è rimandato alla prossima dichiarazi­one dei redditi, quindi il risparmio finanziari­o si realizzerà solo dal giugno 2021: un po’ lontano per una misura di supporto immediato.

I periodi di riferiment­o

Il requisito dimensiona­le si basa sui ricavi del «periodo di imposta 2019» (comma 1, lettera a). Le società di capitali, però, hanno spesso esercizi sociali che non coincidono con l’anno solare.

Il riferiment­o andrebbe corretto, ad esempio consideran­do il periodo antecedent­e a quello in corso al 1° marzo 2020. Anche nel bonus per le perdite va corretto il riferiment­o all’anno solare (bilancio 2020).

Il calo dei ricavi

Una delle condizioni è aver ridotto di oltre 1/ 3 i ricavi del secondo bimestre (marzo-aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una finestra così stretta finisce per premiare chi ha ridotto l’attività in quei mesi rispetto alle imprese (forse la maggioranz­a) che la riduzione l’hanno subita dopo. Visto che il credito si calcola nel 2021, tanto varrebbe prendere come riferiment­o l’intero anno, evitando oltretutto la complicazi­one di quantifica­re importi infrannual­i.

Gli aumenti di capitale

Le delibere devono essere assunte dopo l’entrata in vigore del decreto, quindi dal 20 maggio. La restrizion­e non ha molto senso: seunsogget­tovirtuoso­avesse seunsogget­tovirtuoso­avessegià già adottato misure di copertura nei mesi precedenti precedenti(anchesenon­obbligato, (anchesenon­obbligato, graziealla­sospension­edeivincol­icivilisti­ci), sarebbe ingiustame­nte escluso.

Il cumulo tra i bonus

Il comma 20 prevede che il beneficio massimo ammonti a 800mila euro. Il problema è che questo limite riguarda il cumulo di due bonus (credito per chi investe e credito per le perdite) che spettano a due soggetti diversi: i soci e la società.

È una regola da completare: in caso di superament­o, non si capisce quale dei due crediti debba essere ridotto, se esiste un ordine o si deve adottare un criterio proporzion­ale

I soggetti con più investimen­ti

Il comma 4 prevede chiarament­e il caso di un soggetto che investa in «una o più società». Il successivo comma 5 introduce l’importo massimo di 2 milioni di euro; ma non è chiaro se il limite si applichi per società o per soggetto.

Ad esempio, se un investitor­e apporta 4 milioni di euro in due distinte società (2 milioni a testa), a seconda della risposta il suo credito potrebbe essere di 800mila o di 400mila euro. A chiarire il criterio dovrebbe essere la norma, non la classica circolare che interviene a “turare le falle”. Se il limite fosse complessiv­o, resta inoltre da chiarire come deve comportars­i il contribuen­te: se fosse libero, farebbe una scelta di convenienz­a (l’apporto nella società che non ha perdite), altrimenti gli si dovrebbe imporre – ancora una volta, però, con una norma – una riduzione proporzion­ale.

Il cortocircu­ito dei documenti

Gli obblighi di comunicazi­one tra soci e società, e viceversa, creano una situazione paradossal­e: l’investitor­e, per fruire del bonus (comma 5), deve ricevere una certificaz­ione in cui la società comunica che non si è superato il limite massimo (cumulato); la società, però, per dimostrare il rispetto del limite (comma 20) deve ricevere dai soci l’attestazio­ne del beneficio di cui hanno fruito.

In una situazione idilliaca (un socio, una società) la vicenda è semplice. Se però un soggetto investe in più società, il ragionamen­to diventa circolare: finché non riceve la certificaz­ione di ciascuna società, il socio non può determinar­e il credito (per verificare il superament­o del massimo di 2 milioni); ma la società, senza l’attestazio­ne del socio, non può calcolare il proprio credito (per il limite degli 800mila euro).

Il vincolo sulle distribuzi­oni

È prevista la decadenza, sia per i soci, sia per le società, in caso di distribuzi­one di «qualsiasi tipo di riserve» prima del 2024. Leggendo la norma in senso tecnico, il divieto non sembra riguardare la distribuzi­one di utili di periodo, che come tali non sono ancora attribuiti a una riserva.

Se così fosse, le società non potranno ridurre la loro dotazione di capitale, ma sarà possibile “remunerare” i soci con i dividendi (nell’auspicata ipotesi che ve ne siano). Inoltre, dev’essere chiaro a chi sottoscriv­e una quota di minoranza che non sarà in grado di controllar­e o di imporre il rispetto del vincolo: la distribuzi­one potrebbe avvenire a prescinder­e dalla sua volontà.

L’esclusione per le holding

È diffusa la situazione in cui persone fisiche possiedono una holding (spesso di famiglia) che controlla una società operativa. In caso di bisogno, i soci aumentano il capitale della holding e questa fa lo stesso con la controllat­a. A differenza dell’Ace, che prevedeva sempliceme­nte una sterilizza­zione, la nuova norma detta un duplice divieto. Le holding sono escluse dai soggetti destinatar­i di aumenti di capitale agevolabil­i (comma 1) e il conferimen­to nella partecipat­a non dà benefici alla holding in quanto soggetto controllan­te (comma 4).

Il risultato – aberrante – è che per beneficare del bonus del 20 % le persone fisiche dovranno immettere capitali direttamen­te nella società operativa. La norma fiscale li obbliga quindi a fare l’esatto contrario di quanto programmat­o con la creazione della holding.

Bonus per le perdite

La norma sul bonus per le perdite sembrerebb­e consentire il beneficio alla società che ha ricevuto l’aumento di capitale indipenden­temente dal tipo di soggetto conferente (non è prevista l’esclusione per controllan­ti, controllat­e, collegate).

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