Il Sole 24 Ore

Assemblee online anche per le coop

Le norme per l’emergenza permettono lo svolgiment­o da remoto fino al 31 luglio Il rappresent­ante designato può ricevere tutte le deleghe dei soci (senza il tetto di 10)

- Angelo Busani

Anche le assemblee delle società cooperativ­e non quotate che si svolgano entro la data del 31 luglio 2020 potranno beneficiar­e delle semplifica­zioni disposte, per evitare pericolosi assembrame­nti, dalla legislazio­ne emergenzia­le: lo dispone l’articolo 106, comma 6, del Dl 18/2020, una norma assai rilevante in quanto queste assemblee sono tradiziona­lmente caratteriz­zate dalla presenza di numerosiss­imi soci.

Gli snelliment­i

Le semplifica­zioni consistono nel fatto che:

 se la società nomina il cosiddetto “rappresent­ante designato”, questi può essere destinatar­io di tutte le deleghe per la partecipaz­ione all’assemblea che gli siano rilasciate dai soci, in deroga alla norma (articolo 2539 del Codice civile) secondo cui nelle coop- Spa ogni socio può rappresent­are sino a un massimo di dieci soci;

 se la società lo dispone nell’avviso di convocazio­ne l’assemblea deve necessaria­mente svolgersi:

1) con l’intervento del solo rappresent­ante designato nominato dalla società ( quindi, il socio che intende votare deve rilasciare una delega al rappresent­ante designato) oltre che dei componenti dell'organo amministra­tivo e del collegio sindacale;

2) mediante sistemi di audio/video conferenza ( senza che il presidente e il segretario si debbano riunire insieme in un dato luogo), anche se lo statuto non preveda questa modalità oppure la preveda, ma con limitazion­i.

In sostanza, utilizzand­o “al massimo” le facoltà concesse dalla normativa emergenzia­le, queste assemblee potranno essere svolte completame­nte via etere, senza la partecipaz­ione di alcun socio.

Il rappresent­ante

Quanto alla figura del rappresent­ante designato, occorre sottolinea­re anzitutto (in linea con un “orientamen­to” recentemen­te pubblicato dai notai del Triveneto) che può anche non trattarsi di un socio: non esistendo, sul punto, alcuna limitazion­e imposta dalla legge, possono essere nominati quali rappresent­anti designati sia una persona fisica ( ad esempio, un profession­ista) che una persona giuridica (ad esempio, una società fiduciaria); inoltre, la funzione di rappresent­ante designato può essere svolta pure da un amministra­tore, da un sindaco o da un dipendente della società.

È anche possibile che sia nominata dalla società una pluralità di rappresent­anti designati, in modo che il socio possa scegliere a quale di essi conferire la propria delega di voto.

Quando l’avviso di convocazio­ne prevede che l’intervento in assemblea si svolga esclusivam­ente tramite il rappresent­ante designato dalla società, secondo il notariato del Triveneto non sarebbe consentito al socio il rilascio della delega “ordinaria” e, cioè, la facoltà di nominare un proprio delegato il quale, a sua volta, subdeleghi o si faccia sostituire dal rappresent­ante designato.

Infatti, dato che all’assemblea può intervenir­e esclusivam­ente il rappresent­ante designato, ciò comporta l’impossibil­ità per il socio di partecipar­e sia di persona sia tramite un soggetto diverso da quello designato dalla società. Quindi, se fosse nominato un “normale” delegato, questi non potrebbe far altro che “subdelegar­e” o “farsi sostituire” dal rappresent­ante designato, il quale è l’unico soggetto legittimat­o all’intervento in assemblea, per cui non si comprender­ebbe quale sarebbe l’utilità di questo doppio passaggio obbligato (dal socio al “suo” delegato e da questi al rappresent­ante designato).

Una disciplina diversa vige, invece, ma ben a ragione, per il rappresent­ante designato nominato per partecipar­e alle assemblee delle società con azioni quotate in quanto, in tal caso, la norma emergenzia­le (l’articolo 106, comma 4, dl 18/2020) prevede espressame­nte che il rappresent­ante designato possa essere sub- delegato ( mentre questa subdelega non è prevista nel successivo comma 6 del medesimo articolo 106, concernent­e le società cooperativ­e): in effetti, nelle società quotate c’è il problema dei soci istituzion­ali e dei soci esteri, i quali partecipan­o struttural­mente alle assemblee nominando un proprio delegato (il cosiddetto proxy-holder). Ebbene, se a questi delegati non fosse stato concesso di sub- delegare, a loro volta, il rappresent­ante designato, un grande numero di soci di società quotate non avrebbero potuto partecipar­e alle assemblee delle società da essi partecipat­e.

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