Correttivi ai calcoli del patent box 2020
Il metodo deve riflettere il contributo degli asset nonostante la crisi I beni immateriali spesso conservano la capacità di produrre reddito autonomo
La pandemia di coronavirus richiede una rivisitazione dei metodi di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box. Il Cup ( comparable uncontrolled price) e il profit splitdevono split devono essere corretti per riflettere in modo accurato il contributo economico dell’intangibile nel periodo di crisi.
L’anomalia del 2020
Il problema nasce dal fatto che nel 2020 molte imprese chiuderanno presumibilmente l’esercizio in perdita a causa del Covid-19. I metodi attualmente utilizzati consentono di determinare il reddito dell’Ip ( intellectual property) in contesti di normale svolgimento dell’attività d’impresa; ma in questo periodo non permettono di allocare correttamente alle varie funzioni aziendali gli extra costi e minori ricavi dovuti al virus.
Ciò vale in particolar modo per il profit split, che imputa all’intangibile il reddito (o perdita) che residua dopo aver remunerato le funzioni routinarie; ma potrebbe valere anche per il Cup, in quanto ricavi e costi possono essere influenzati da elementi straordinari. Il risultato è che le perdite si “riverseranno” sul contributo economico degli Ip, penalizzando ingiustamente l’agevolazione.
Agevolazioni penalizzate
I metodi utilizzabili sono descritti in dettaglio nella circolare 11/E/2016 delle Entrate. In linea con gli standard internazionali elaborati dall’Ocse, la circolare precisa che dev’essere svolta un’analisi funzionale in grado di fornire una chiara comprensione delle modalità con le quali i beni immateriali interagiscono con le funzioni e i rischi che caratterizzano l’attività d’impresa. L’analisi funzionale deve identificare tutti i fattori che contribuiscono alla creazione del valore.
Ebbene, se si svolgesse nel 2020 un’analisi funzionale, nella maggioranza dei casi emergerebbe che i fattori impattati dalla crisi non hanno nulla a che fare con i beni immateriali. La crisi impatta sulla supply chain ed è collegata alla contrazione dei consumi, all’interruzione delle attività produttive, ai problemi di fornitura, logistici, eccetera. Ma non vi dovrebbero essere effetti sugli intangibili, che conservano la loro capacità di produrre autonomo reddito.
Con gli attuali metodi, inoltre, la penalizzazione è duplice. Da un lato, le imprese perderebbero nel 2020 la possibilità di ottenere l’agevolazione data dalla variazione in diminuzione, che ridurrebbe l'imponibile o aumenterebbe le perdite fiscali riportabili. Dall’altro, le perdite attribuite ai beni immateriali nel 2020 andrebbero a ridurre il reddito agevolabile dei prossimi anni, tramite il meccanismo di recapture descritto nelle circolari 36/E/2015 e 11/E/2016.
I possibili aggiustamenti
Quali potrebbero essere, pertanto, i correttivi da apportare? Innanzitutto andrebbe interrotto per il periodo della pandemia il recapture delle perdite, in modo da consentire di beneficiare dell’agevolazione nel momento della ripresa. Del resto, tale meccanismo era stato introdotto per ragioni che nulla hanno a che vedere con l’attuale crisi: ovvero per evitare un utilizzo strumentale da parte delle imprese che sostengono inizialmente ingenti costi di ricerca e sviluppo e che optano per il patent solo quando tali costi si riducono, mentre i ricavi aumentano.
Dovrebbero inoltre essere utilizzati metodi alternativi. Sia la circolare 11/E/2016 che il provvedimento del 30 luglio 2019 sul regime di autoliquidazione prevedono la possibilità di utilizzare metodi diversi dal Cup e dal profit split. È auspicabile, tuttavia, che l’amministrazione finanziaria fornisca maggiori chiarimenti e aperture al riguardo.
1.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di considerare il reddito agevolabile sulla base del contributo economico rapportato ai ricavi per gli esercizi precedenti. Si noti che in passato questo approccio è già stato informalmente applicato da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, per verificare la congruità delle agevolazioni.
2.
Una seconda soluzione potrebbe essere quella di determinare il beneficio sul bilancio depurato di costi e fattori straordinari (si vedano gli esempi nelle schede a lato).
Per le imprese che hanno il ruling in corso, la modifica può essere richiesta in base al punto 11 del provvedimento del 1° dicembre 2015, perché si può sostenere che vi sia un mutamento nelle condizioni di fatto dell’accordo. L’approccio alternativo potrebbe essere discusso anche in fase di rinnovo degli accordi, oppure descritto nella documentazione valida ai fini della penalty protection secondo la nuova disciplina del Dl 34/2019.