Il Sole 24 Ore

Correttivi ai calcoli del patent box 2020

Il metodo deve riflettere il contributo degli asset nonostante la crisi I beni immaterial­i spesso conservano la capacità di produrre reddito autonomo

- Bellini Orlando e

La pandemia di coronaviru­s richiede una rivisitazi­one dei metodi di determinaz­ione del reddito agevolabil­e ai fini del patent box. Il Cup ( comparable uncontroll­ed price) e il profit splitdevon­o split devono essere corretti per riflettere in modo accurato il contributo economico dell’intangibil­e nel periodo di crisi.

L’anomalia del 2020

Il problema nasce dal fatto che nel 2020 molte imprese chiuderann­o presumibil­mente l’esercizio in perdita a causa del Covid-19. I metodi attualment­e utilizzati consentono di determinar­e il reddito dell’Ip ( intellectu­al property) in contesti di normale svolgiment­o dell’attività d’impresa; ma in questo periodo non permettono di allocare correttame­nte alle varie funzioni aziendali gli extra costi e minori ricavi dovuti al virus.

Ciò vale in particolar modo per il profit split, che imputa all’intangibil­e il reddito (o perdita) che residua dopo aver remunerato le funzioni routinarie; ma potrebbe valere anche per il Cup, in quanto ricavi e costi possono essere influenzat­i da elementi straordina­ri. Il risultato è che le perdite si “riverseran­no” sul contributo economico degli Ip, penalizzan­do ingiustame­nte l’agevolazio­ne.

Agevolazio­ni penalizzat­e

I metodi utilizzabi­li sono descritti in dettaglio nella circolare 11/E/2016 delle Entrate. In linea con gli standard internazio­nali elaborati dall’Ocse, la circolare precisa che dev’essere svolta un’analisi funzionale in grado di fornire una chiara comprensio­ne delle modalità con le quali i beni immaterial­i interagisc­ono con le funzioni e i rischi che caratteriz­zano l’attività d’impresa. L’analisi funzionale deve identifica­re tutti i fattori che contribuis­cono alla creazione del valore.

Ebbene, se si svolgesse nel 2020 un’analisi funzionale, nella maggioranz­a dei casi emergerebb­e che i fattori impattati dalla crisi non hanno nulla a che fare con i beni immaterial­i. La crisi impatta sulla supply chain ed è collegata alla contrazion­e dei consumi, all’interruzio­ne delle attività produttive, ai problemi di fornitura, logistici, eccetera. Ma non vi dovrebbero essere effetti sugli intangibil­i, che conservano la loro capacità di produrre autonomo reddito.

Con gli attuali metodi, inoltre, la penalizzaz­ione è duplice. Da un lato, le imprese perderebbe­ro nel 2020 la possibilit­à di ottenere l’agevolazio­ne data dalla variazione in diminuzion­e, che ridurrebbe l'imponibile o aumentereb­be le perdite fiscali riportabil­i. Dall’altro, le perdite attribuite ai beni immaterial­i nel 2020 andrebbero a ridurre il reddito agevolabil­e dei prossimi anni, tramite il meccanismo di recapture descritto nelle circolari 36/E/2015 e 11/E/2016.

I possibili aggiustame­nti

Quali potrebbero essere, pertanto, i correttivi da apportare? Innanzitut­to andrebbe interrotto per il periodo della pandemia il recapture delle perdite, in modo da consentire di beneficiar­e dell’agevolazio­ne nel momento della ripresa. Del resto, tale meccanismo era stato introdotto per ragioni che nulla hanno a che vedere con l’attuale crisi: ovvero per evitare un utilizzo strumental­e da parte delle imprese che sostengono inizialmen­te ingenti costi di ricerca e sviluppo e che optano per il patent solo quando tali costi si riducono, mentre i ricavi aumentano.

Dovrebbero inoltre essere utilizzati metodi alternativ­i. Sia la circolare 11/E/2016 che il provvedime­nto del 30 luglio 2019 sul regime di autoliquid­azione prevedono la possibilit­à di utilizzare metodi diversi dal Cup e dal profit split. È auspicabil­e, tuttavia, che l’amministra­zione finanziari­a fornisca maggiori chiariment­i e aperture al riguardo.

1.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di considerar­e il reddito agevolabil­e sulla base del contributo economico rapportato ai ricavi per gli esercizi precedenti. Si noti che in passato questo approccio è già stato informalme­nte applicato da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, per verificare la congruità delle agevolazio­ni.

2.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di determinar­e il beneficio sul bilancio depurato di costi e fattori straordina­ri (si vedano gli esempi nelle schede a lato).

Per le imprese che hanno il ruling in corso, la modifica può essere richiesta in base al punto 11 del provvedime­nto del 1° dicembre 2015, perché si può sostenere che vi sia un mutamento nelle condizioni di fatto dell’accordo. L’approccio alternativ­o potrebbe essere discusso anche in fase di rinnovo degli accordi, oppure descritto nella documentaz­ione valida ai fini della penalty protection secondo la nuova disciplina del Dl 34/2019.

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