Il Sole 24 Ore

Sconto o cessione: decisivo il fattore tempo

- Marco Zandonà

La novità principale del superbonus del 110% è la possibilit­à – in alternativ­a alla detrazione in dichiarazi­one dei redditi – di optare per la cessione del credito di imposta corrispond­ente o dello sconto in fattura. Possibilit­à che viene estesa anche ad altri bonus sui lavori per spese sostenute nel 2020 e 2021: quello sulle ristruttur­azioni (50%) e il bonus facciate (90%), oltre a ecobonus e sismabonus ordinari.

È previsto che con un provvedime­nto del direttore delle Entrate – che il Di Rilancio prevede sia emanato entro il 18 giugno – siano definite le modalità attuative delle disposizio­ni relative alla cessione/ sconto, comprese quelle relative all’esercizio delle relative opzioni, da effettuars­i in via telematica.

Questo è il fulcro del superbonus al 110 per cento. I tempi e i modi per l’utilizzo del credito di imposta - così come l’acquisto dall’impresa esecutrice dei lavori - determinan­o, infatti, la fattibilit­à dell’operazione anche sotto il profilo dell’esposizion­e finanziari­a dell’impresa che, a fronte di incassi pari a zero, deve pagare materiali, servizi e manodopera.

A livello normativo non viene dettagliat­a la tempistica con la quale gli acquirenti dei crediti d’imposta potranno averli a disposizio­ne nel proprio cassetto fiscale. È quindi fondamenta­le che vengano fissate modalità operative tali da garantire l’utilizzo o la monetizzaz­ione immediata (con ulteriore cessione) dei bonus corrispond­enti, superando le attuali regole che ne impongono l’utilizzo solo dall’anno successivo a quello di sostenimen­to delle spese agevolate.

Sarebbe sufficient­e rinviare a quanto era stato previsto nel provvedime­nto del direttore delle Entrate (prot. 660057) emanato lo scorso 31 luglio per disciplina­re lo sconto in fattura sui lavori edilizi, poi eliminato dalla legge di Bilancio per il 2020.

Lì è previsto che lo sconto è pari alla detrazione spettante in base alle spese per gli interventi di riqualific­azione energetica, o di riduzione del rischio sismico. Il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interament­e il corrispett­ivo contrattua­le indicando espressame­nte in fattura l’ammontare dello sconto (nel caso del superbonus pari al 100%).

Circa gli adempiment­i, il provvedime­nto prevede che il beneficiar­io comunichi alle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, a pena d’inefficaci­a, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimen­to delle spese agevolate e che l’impresa che ha effettuato lo sconto confermi, in primo luogo, l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiar­io della detrazione e attesti l’effettuazi­one dello sconto, mediante le funzionali­tà disponibil­i nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Dopodiché, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazi­one dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiar­io (o dell’amministra­tore in caso di lavori condominia­li), l’impresa potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d’imposta, alternativ­amente, da utilizzare in compensazi­one con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (ripartendo­lo in 5 quote annuali costanti), ovvero cedere a terzi utilizzand­o le funzionali­tà rese disponibil­i nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Questa è la tempistica che si auspica possa essere contenuta nel provvedime­nto delle Entrate.

In conclusion­e, per non incidere ulteriorme­nte sulla liquidità delle imprese, già gravemente compromess­a dalla situazione emergenzia­le, è necessario prevedere che i crediti d’imposta diventino disponibil­i, per l’impresa che li acquista o che pratica lo “sconto in fattura”, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture (comprese quelle relative ai Sal eventualme­nte pattuiti), che dovranno essere oggetto di specifica comunicazi­one da parte del beneficiar­io delle detrazioni, all’atto dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto.

I dettagli sono demandati a un provvedime­nto delle Entrate da emanare entro il 18 giugno

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