FATTURE DISTINTE E INTERVENTI A TRAINO
Se l’installazione dell’impianto a pompa di calore e quella dei pannelli fotovoltaici sono eseguite da due distinte ditte che fatturano separatamente, è possibile accedere comunque alla detrazione del 110% per entrambi gli interventi? In tal caso, come si può dimostrare che il secondo intervento è “a traino” del primo?
Non vi sono limiti a riguardo. Va prestata attenzione, invece, al fatto che l’intervento “a traino” rispetti contemporaneamente queste condizioni:
- il possesso dei “requisiti tecnici minimi”, che sono attualmente quelli indicati nel Dm Economia del 19 febbraio 2007 e nel Dm Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (i cui criteri, a norma dell’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013, dovevano essere sostituiti da uno o più decreti interministeriali, che però non sono stati ancora emanati);
- nel complesso, e «anche congiuntamente» all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (che è agevolata al 110% dall’articolo 119, commi 5 e 6, del Dl Rilancio 34/2020), il «miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta», da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazione energetica, ex articolo 6 del Dlgs 192/2005), «ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata» (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020). Considerando che i tre nuovi interventi “trainanti” sono compresi tra quelli dell’ecobonus (cioè il risparmio energetico cosiddetto “qualificato”), si ritiene che, per beneficiare del superbonus del 110% su tutti questi lavori, debbano essere rispettati anche tutti i requisiti previsti per l’ecobonus stesso. Quindi, a titolo esemplificativo, dovrebbe essere condizione necessaria che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldamento, tranne per i pannelli solari termici (circolare agenzia delle Entrate 36/E/2007, paragrafo 2). Inoltre, la scheda informativa e i dati dell’attestato di prestazione energetica devono essere inviati all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.