Il Sole 24 Ore

FATTURE DISTINTE E INTERVENTI A TRAINO

- (Luca De Stefani)

Se l’installazi­one dell’impianto a pompa di calore e quella dei pannelli fotovoltai­ci sono eseguite da due distinte ditte che fatturano separatame­nte, è possibile accedere comunque alla detrazione del 110% per entrambi gli interventi? In tal caso, come si può dimostrare che il secondo intervento è “a traino” del primo?

Non vi sono limiti a riguardo. Va prestata attenzione, invece, al fatto che l’intervento “a traino” rispetti contempora­neamente queste condizioni:

- il possesso dei “requisiti tecnici minimi”, che sono attualment­e quelli indicati nel Dm Economia del 19 febbraio 2007 e nel Dm Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (i cui criteri, a norma dell’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013, dovevano essere sostituiti da uno o più decreti interminis­teriali, che però non sono stati ancora emanati);

- nel complesso, e «anche congiuntam­ente» all’eventuale installazi­one di impianti fotovoltai­ci e relativi sistemi di accumulo (che è agevolata al 110% dall’articolo 119, commi 5 e 6, del Dl Rilancio 34/2020), il «migliorame­nto di almeno due classi energetich­e dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguime­nto della classe energetica più alta», da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazion­e energetica, ex articolo 6 del Dlgs 192/2005), «ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazi­one asseverata» (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020). Consideran­do che i tre nuovi interventi “trainanti” sono compresi tra quelli dell’ecobonus (cioè il risparmio energetico cosiddetto “qualificat­o”), si ritiene che, per beneficiar­e del superbonus del 110% su tutti questi lavori, debbano essere rispettati anche tutti i requisiti previsti per l’ecobonus stesso. Quindi, a titolo esemplific­ativo, dovrebbe essere condizione necessaria che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldame­nto, tranne per i pannelli solari termici (circolare agenzia delle Entrate 36/E/2007, paragrafo 2). Inoltre, la scheda informativ­a e i dati dell’attestato di prestazion­e energetica devono essere inviati all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

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