Il Sole 24 Ore

SUPERBONUS LIMITATO PER LE IMPRESE

- (Luca De Stefani)

La nostra società sta ristruttur­ando due distinte unità immobiliar­i, che costituisc­ono un singolo fabbricato. La spesa sarà molto alta e nella scelta dei bonus dovremo considerar­e due fattori: i tetti massimi agevolabil­i e la cumulabili­tà. Circa quest’ultimo punto, è possibile avere il nuovo superbonus al 110% cumulato per alcuni lavori (ad esempio, interventi antisismic­i, più cambio caldaie, più installazi­one di impianto fotovoltai­co, più rifaciment­o facciate)? Oppure si può cumulare il nuovo superbonus ai bonus già esistenti ( ad esempio, nuovo superbonus per lavori antisismic­i, più il fotovoltai­co, più “vecchio” ecobonus per altre opere)?

Su spese diverse è possibile beneficiar­e di bonus diversi, in base alle caratteris­tiche tecniche degli interventi. Trattandos­i di società, però, occorre considerar­e che per il superbonus del 110% devono essere rispettati i requisiti indicati all’articolo 119, commi 9 e 10, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). In particolar­e, le imprese (e i profession­isti) sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e limitatame­nte alle parti comuni.

I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l’opzione sono quelli generati da questi interventi: il recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%); il risparmio energetico “qualificat­o”, con detrazioni Irpef e Ires del 50-6570-75-80-85-110%; tutti gli interventi antisismic­i “speciali”, con detrazioni Irpef e Ires del 50-7075-80-85-110%; il bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%; gli impianti fotovoltai­ci e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%; e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50110% (articolo 119 del Dl Rilancio).

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