SUPERBONUS LIMITATO PER LE IMPRESE
La nostra società sta ristrutturando due distinte unità immobiliari, che costituiscono un singolo fabbricato. La spesa sarà molto alta e nella scelta dei bonus dovremo considerare due fattori: i tetti massimi agevolabili e la cumulabilità. Circa quest’ultimo punto, è possibile avere il nuovo superbonus al 110% cumulato per alcuni lavori (ad esempio, interventi antisismici, più cambio caldaie, più installazione di impianto fotovoltaico, più rifacimento facciate)? Oppure si può cumulare il nuovo superbonus ai bonus già esistenti ( ad esempio, nuovo superbonus per lavori antisismici, più il fotovoltaico, più “vecchio” ecobonus per altre opere)?
Su spese diverse è possibile beneficiare di bonus diversi, in base alle caratteristiche tecniche degli interventi. Trattandosi di società, però, occorre considerare che per il superbonus del 110% devono essere rispettati i requisiti indicati all’articolo 119, commi 9 e 10, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare, le imprese (e i professionisti) sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condòmini e limitatamente alle parti comuni.
I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l’opzione sono quelli generati da questi interventi: il recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%); il risparmio energetico “qualificato”, con detrazioni Irpef e Ires del 50-6570-75-80-85-110%; tutti gli interventi antisismici “speciali”, con detrazioni Irpef e Ires del 50-7075-80-85-110%; il bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%; gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%; e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50110% (articolo 119 del Dl Rilancio).