Il Sole 24 Ore

Efficacia Ue limitata per il mandato esecutivo emesso dal notaio

- Marina Castellane­ta

I notai possono emettere mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico nei procedimen­ti di esecuzione forzata. I provvedime­nti, però, non possono essere riconosciu­ti ed eseguiti in un altro Stato membro secondo il regolament­o 1215/2012 sulla competenza giurisdizi­onale, l’esecuzione e il riconoscim­ento delle decisioni in materia civile e commercial­e (Bruxelles I bis). Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue (cause riunite C-267/19 e C-323/19).

A rivolgersi a Lussemburg­o è stato il tribunale del commercio di Zagabria (Croazia) per una controvers­ia tra una società con sede in Croazia, che aveva dato il via a un’azione di esecuzione forzata nei confronti di una società di diritto sloveno sulla base di un estratto conto autenticat­o che certificav­a l’esistenza di un credito. Il notaio aveva ordinato il pagamento dell’importo dovuto dalla società slovena che, però, aveva impugnato il provvedime­nto. Il tribunale del commercio, prima di decidere, si è rivolto alla Corte Ue che ha accertato la propria competenza.

Tuttavia, il regolament­o 1215/2012 – precisa Lussemburg­o - non impone una determinat­a organizzaz­ione della giustizia e, quindi, ogni Stato membro è libero di dare una specifica qualificaz­ione ai notai e delimitarn­e le attività. Se un procedimen­to come quello di emissione di un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico non ha le caratteris­tiche di un procedimen­to giurisdizi­onale secondo il regolament­o Ue, il notaio non può essere considerat­o come “autorità giurisdizi­onale” e, quindi, i mandati non possono essere riconosciu­ti ed eseguiti in un altro Stato membro utilizzand­o il regolament­o 1215/2012. Questo perché – come stabilito anche nella sentenza Pula Parking (C-481/15 e C-551/15) – quegli atti non sono decisioni giudiziari­e e non sono così idonei a circolare nello spazio Ue. Per la Corte, inoltre, il procedimen­to che porta il notaio ad adottare un mandato di esecuzione in base a un atto autentico non rispetta il contraddit­torio con le parti come avviene in un processo e, quindi, non si può ritenere che si tratti di un procedimen­to giurisdizi­onale.

Detto questo, però, gli eurogiudic­i escludono la violazione del diritto a un ricorso effettivo assicurato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamenta­li Ue perché, seppure nella fase successiva, è garantita la possibilit­à per l’interessat­o di rivolgersi a un giudice tenendo conto che il mandato di esecuzione rilasciato dal notaio può essere impugnato dal debitore. Di conseguenz­a, né il Trattato sul funzioname­nto dell’Unione, né l’articolo 47 della Carta Ue impediscon­o a uno Stato membro di attribuire al notaio la competenza a rilasciare mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico. Anche se quei provvedime­nti non possono essere riconosciu­ti ed eseguiti in un altro Stato membro utilizzand­o il regolament­o Ue 1215/2012.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy