Il Sole 24 Ore

Deposito durante il lockdown, sospension­e dei termini persa

Il Tribunale di Bologna interpreta l’articolo 83 del decreto legge 18/2020 L’invio telematico dell’atto manifesta l’interesse a non utilizzare lo stop

- — Giovanbatt­ista Tona—

Il deposito di memorie conclusive durante il periodo di emergenza Covid comporta la rinuncia alla sospension­e dei termini processual­i prevista dall’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con sentenza del 6 maggio (giudice Costanzo).

La questione nasce in un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace riguardant­e sanzioni per violazioni del Codice della strada ma interpreta una norma generale sulla sospension­e dei termini processual­i nei giudizi civili durante il lockdown. Si tratta peraltro di una questione su cui i pareri dei magistrati non sono ancora univoci.

Le regole

Il decreto legge 11/2020 aveva introdotto misure per contrastar­e l’emergenza epidemiolo­gica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a. Con l’articolo 1 comma 1, stabiliva che dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dovevano essere rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con l’eccezione di alcune poche materie, tra le quali non rientravan­o le opposizion­i a sanzioni amministra­tive. Il comma 2 per lo stesso periodo stabiliva che dovevano restare sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen­ti indicati al comma 1.

Queste disposizio­ni sono state sostituite dall’articolo 83 del decreto legge 18/2020, che ha prolungato la sospension­e fino al 15 aprile. Infine, l’articolo 36, comma 1, del decreto legge 23/2020 la ha ancora prorogata al’11 maggio 2020.

La causa

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna si era svolta una prima udienza nel 2019 e la contropart­e non si era costituita. Quindi, su richiesta del solo appellante, era stata rinviata la trattazion­e al 12 marzo 2020. Nel frattempo era intervenut­a (in maniera del tutto imprevedib­ile) la disposizio­ne contenuta nel decreto legge 11/2020: l’udienza fissata non poteva essere celebrata a causa dell’emergenza epidemiolo­gica. L’11 marzo il giudice, dopo avere esaminato gli atti del fascicolo elettronic­o, ha emesso un’ordinanza nella quale sottolinea­va che il decreto legge mirava anche ad «assicurare, mediante (...) misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia».

Sicché, prima di disporre il rinvio a data successiva allo spirare del termine di sospension­e (in quel momento ancora fissato al 22 marzo), il Tribunale evidenziav­a che in quel giudizio non vi era necessità di celebrare altre udienze; non essendosi costituita la parte appellata ed essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, era sufficient­e recepire le conclusion­i finali dell’appellante ed eventualme­nte una sua sintetica memoria conclusiva, tanto più che per la natura esclusivam­ente documental­e della controvers­ia e in assenza di ulteriori richieste istruttori­e essa si sarebbe prestata a una definizion­e secondo il modello di cui all’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile (con discussion­e e sentenza contestual­mente motivata).

La memoria conclusiva

Nella situazione determinat­a dall’emergenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno utilizzare le potenziali­tà del processo civile telematico e ha quindi assegnato all’appellante un termine per il deposito di sintetica memoria contenente le conclusion­i finali (in mancanza delle quali si dovevano intendere confermate quelle originarie). In tal modo si intendeva interpella­re il difensore dell’unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un’udienza, e ciò nella linea della dematerial­izzazione del processo civile (una tra le possibili misure che i capi degli uffici potevano adottare per evitare assembrame­nti nei palazzi di giustizia, ora regolata dall’articolo 83, comma 7, lettera h, decreto legge 18/2020). È stato quindi assegnato termine al 26 marzo senza disporre ulteriori rinvii con avviso al difensore che la causa sarebbe stata decisa alla scadenza.

Frattanto, la sospension­e è stata prorogata fino al 15 aprile. Il difensore ha comunque depositato la sua memoria conclusiva. Così facendo, secondo il Tribunale di Bologna, ha rinunciato alla sospension­e, che, a differenza di quella del rinvio d’ufficio delle udienze, è una regola che «riflette interessi disponibil­i e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto a opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzion­i indicate e delle specifiche misure di contenimen­to adottate a fronte dell’emergenza epidemiolo­gica». Pertanto il giudice ha emesso la sentenza prima ancora della conclusion­e del periodo di sospension­e dell’attività giudiziari­a.

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