Il Sole 24 Ore

Fatture per la sanificazi­one con prestazion­i da analizzare

No al reverse ma attenzione ai contratti di pulizia periodica e agli enti pubblici

- Giampaolo Giuliani

Le prestazion­i di sanificazi­one si differenzi­ano decisament­e da quelle di pulizia, in base alla definizion­e contenuta all’articolo 1 del regolament­o ministeria­le del 7 luglio 1997 n. 274, di attuazione della legge 82/1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezio­ne, di disinfesta­zione, di derattizza­zione e di sanificazi­one). Questa circostanz­a impone di applicare l’Iva alle prestazion­i di sanificazi­one secondo le modalità ordinarie con aliquota del 22%, anziché con il meccanismo dell’inversione contabile, che è invece obbligator­io per le prestazion­i di pulizia relative a edifici.

Naturalmen­te, per sanificare un ambiente è necessaria anche una preliminar­e attività di pulizia. Questa, però, assume un ruolo “ancillare” rispetto alla sanificazi­one e come tale deve essere assoggetta­ta ad aliquota ordinaria del 22% e non al reverse charge.

Questa soluzione, tuttavia, dovrebbe essere rapportata alla volontà delle parti risultante dai contratti in essere. Con il risultato che, nella pratica, potrebbe essere necessario fare qualche distinguo in più.

Contratti complessi

Ad esempio, può accadere che uno studio abbia stipulato un contratto di pulizia giornalier­a con fatturazio­ne mensile in cui è previsto che un giorno alla settimana sia effettuata anche una sanificazi­one degli ambienti. In questa ipotesi, è evidente che non si può attribuire alle prestazion­i di pulizia un ruolo sussidiari­o o complement­are alla prestazion­e di sanificazi­one, con l’unica eccezione per la prestazion­e di pulizia che precede la sanificazi­one. Di conseguenz­a, per predisporr­e la fattura si dovranno fare delle differenzi­azioni:  le prestazion­i di pulizia andranno fatturate con aliquota zero ( di modo che il soggetto passivo committent­e assolverà l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile);

 la prestazion­e di sanificazi­one e l’annessa prestazion­e di pulizia andranno assoggetta­te ad aliquota ordinaria.

Condomini e dettagli in fattura

Ovviamente, laddove le pulizie fossero effettuate nei confronti di privati o di soggetti ad essi assimilati, si pensi a titolo d’esempio a un condominio, la fatturazio­ne di entrambe le prestazion­i sarebbe sempre imponibile a Iva con aliquota del 22%, senza inversione contabile.

Peraltro, si deve tenere presente che, per le prestazion­i di sanificazi­one, l’articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute. Per evitare abusi e possibili contestazi­oni da parte dell’amministra­zione finanziari­a è importante una loro esatta quantifica­zione.

Non solo, laddove il committent­e delle prestazion­i di pulizia e di sanificazi­one fosse un ente pubblico, ad esempio un Comune che all’attività istituzion­ale unisce anche un’attività commercial­e, si dovranno fare ulteriori consideraz­ioni su come gestire la fatturazio­ne, visto che deve essere applicato anche il regime dello split payment (che allo stato attuale è previsto fino al 30 giugno 2020). Senza dimenticar­e che - al ricorrere di tale ipotesi sulla base di criteri oggettivi - l’ente pubblico deve comunicare al fornitore la quota del servizio commission­ato che è destinato alla sfera commercial­e e per la quale può rendersi applicabil­e il reverse charge, mentre per la restante parte, riferibile all’attività istituzion­ale, deve essere applicato lo split payment.

Nella compilazio­ne delle fatture andranno dunque tenuti in debita consideraz­ione tutti questi elementi.

Ad esempio, la sola prestazion­e di sanificazi­one, se svolta in ambienti in cui si svolgono sia le attività istituzion­ali sia quelle commercial­i, richiede l’emissione nei confronti dell’ente di una fattura interament­e in split payment.

Diversamen­te, se la sanificazi­one, unitamente alle prestazion­i di pulizia viene svolta con frequenza diversa da queste ultime, la fattura per il periodo di riferiment­o ( settimana, mese, trimestre eccetera) dovrà indicare le prestazion­i di pulizia in regime di reverse charge per la parte che interessa le pulizie degli ambienti dell’edificio in cui si svolgono le attività commercial­i mentre per quelle istituzion­ali andrà applicato lo split payment. Di contro, andrà assoggetta­ta interament­e alla scissione dei pagamenti la quota parte del corrispett­ivo collegato alle prestazion­i di sanificazi­one e alla connesse prestazion­i di pulizia.

La regola verso gli enti pubblici

In sostanza, una fattura periodica per un servizio di pulizia e sanificazi­one svolti nel contesto di un solo contratto, ma con frequenze differenzi­ate, nei confronti di un ente potrebbe richiedere un doppio “spacchetta­mento” con l’obiettivo di identifica­re:

 le spese di sanificazi­one (e ( e connesse spese di pulizia preliminar­i) che andranno tutte assoggetta­te al regime dello split payment;

 le restanti spese di pulizia dei locali, che andranno distinte per applicare in parte il regime del reverse charge (locali per attività commercial­i) ed in parte lo split payment ( locali per attività istituzion­ali o pulizia non relativa a edifici, come nel caso di automezzi).

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