Il Sole 24 Ore

Udienze civili collegate da remoto a rischio frenata

I giudici potrebbero sollevare questioni simili sul loro obbligo di presenza

- G.Ton.

Le udienze civili mediante collegamen­ti da remoto potrebbero fermarsi in attesa della decisione della Consulta sulla legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto legge 18/2020, nella parte inserita dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 28/2020, che prevede la presenza del giudice nell’ufficio giudiziari­o.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 19 maggio 2020, che ha ritenuto l’inseriment­o dell’obbligo di presenza in ufficio del giudice dell’udienza civile, una scelta legislativ­a manifestam­ente irragionev­ole (si veda Il Sole 24 Ore del 21 maggio). Essa comportere­bbe tra l’altro un’evidente disparità di trattament­o rispetto a situazioni simili, non ritrovando­si analoga esplicita imposizion­e per qualsiasi altro magistrato della giurisdizi­one (penale, amministra­tivo, contabile, tributario).

Il giudice mantovano censura la norma anche perché essa omette di considerar­e che le dotazioni informatic­he degli uffici giudiziari potrebbero non essere adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato qualora tutti i magistrati dell’ufficio utilizzass­ero contempora­neamente la banda internet per svolgere udienza in videocolle­gamento da remoto.

E questo problema è stato già registrato in svariati uffici giudiziari che segnalano difficoltà di collegamen­to nelle ore della giornata di maggior traffico.

Dall’ordinanza che ha sollevato la legittimit­à costituzio­nale è derivato che il giudizio che doveva essere celebrato “da remoto” rimarrà sospeso fino alla decisione della Consulta, in base a quanto dispone l’articolo 23 della legge 87/1953 che regola l’incidente di costituzio­nalità.

Lo stesso potrà accadere in tutti gli altri giudizi civili per i quali nella fase 2 siano state fissate udienze da celebrare mediante videocolle­gamento da remoto su piattaform­a Microsoft Teams, in base al provvedime­nto del direttore generale dei sistemi informativ­i e automatizz­ati del ministero della Giustizia, qualora i giudici, obbligati comunque a recarsi in ufficio per effettuare la connession­e con le altre parti processual­i, dovessero condivider­e i dubbi di costituzio­nalità contenuti nell’ordinanza del Tribunale di Mantova.

Tuttavia, in base all’articolo 295 del Codice di procedura civile, il giudice non può sospendere il giudizio per la pendenza di questione di costituzio­nalità sollevata in altro processo. Per disporre la sospension­e il giudice deve emettere propria ordinanza nel suo giudizio, ritenere rilevante il vizio di legittimit­à costituzio­nale e sollevare analoga questione. Altrimenti dovrà comunque trattare il giudizio con collegamen­to da remoto, recandosi in ufficio. Connession­e permettend­o.

Resta poi comunque l’alternativ­a della trattazion­e scritta, regolata dall’articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 18/2020, che consente di procedere mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte tra le parti e la successiva adozione fuori udienza del provvedime­nto del giudice e che può essere applicata in un ampio ventaglio di controvers­ie civili.

In tal caso, non svolgendos­i udienza, non si pongono questioni inerenti la presenza del giudice in ufficio.

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