Il Sole 24 Ore

Prescrizio­ne, alla Consulta la retroattiv­ità del blocco

Il Dl Rilancio ha congelato i tempi per la querela con efficacia per il passato

- Guido Camera

L’articolo 221 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede che il termine per la proposizio­ne della querela sia sospeso con efficacia retroattiv­a dal 9 marzo all’11 maggio 2020. È l’ultima delle novità dagli effetti controvers­i innestate dalla normativa emergenzia­le sulla materia penale.

Prescrizio­ne

L’articolo 83 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) ha sospeso la prescrizio­ne del reato per il periodo di stop delle attività processual­i, con il limite massimo del 31 luglio. La norma riguarda tutti i procedimen­ti pendenti, non solo quelli per fatti successivi all’entrata in vigore del decreto. Ma la disciplina della prescrizio­ne, incidendo sulla punibilità della persona, è soggetta in modo inderogabi­le al divieto di applicazio­ne retroattiv­a previsto dall’articolo 25, comma 2, della Costituzio­ne: il principio è pacifico nella giurisprud­enza della Cassazione ( sentenza 31877/2017) e della Corte costituzio­nale (ordinanza 24/2017). Tanto che, proprio per queste ragioni, la questione di legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 83 è già stata sollevata dai Tribunali di Siena (si veda Il Sole 24 Ore del 27 maggio) e di Spoleto.

La regola deve valere anche per i procedimen­ti la cui celebrazio­ne durante il periodo di sospension­e è condiziona­ta alla richiesta dell’imputato o del difensore, perché si tratta di un motivo di congelamen­to della prescrizio­ne comunque sopravvenu­to e diverso da quelli ordinari previsti dall’articolo 159 del Codice penale. Per lo stesso motivo la Consulta, in un caso analogo, ha sancito il divieto di applicazio­ne retroattiv­a della causa di sospension­e della prescrizio­ne consistent­e nell’adesione del difensore allo sciopero dalle udienze ( sentenza 114/ 1994).

Querela

Lo stop del termine per presentare la querela non opera durante la sospension­e feriale dei termini, ma non è una novità per le situazioni di calamità, come fu il sisma aquilano del 2009. Anche durante l’epidemia doveva essere previsto: la limitazion­e alla libertà di circolazio­ne ha reso quasi impossibil­e per la persona offesa andare dall’avvocato o presso una stazione di polizia per sporgere la querela. Ma bisognava farlo all’inizio dell’emergenza, in modo che la sospension­e si potesse applicare a tutti i fatti commessi in seguito.

L’inseriment­o del congelamen­to del termine con efficacia per il passato non si concilia con il divieto costituzio­nale di applicazio­ne retroattiv­a di una norma penale di sfavore. La Cassazione ha precisato che il termine per proporre la querela ha natura sostanzial­e, e non processual­e, perché attiene alla punibilità di un fatto precedente all’inizio del procedimen­to (sentenza 23281/ 2010). La sospension­e del termine, che si traduce in un suo allungamen­to di circa due mesi, non può dunque riguardare i fatti commessi prima del 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto Rilancio: poiché riguarda solo il periodo dal 9 marzo al 12 maggio, la fragilità costituzio­nale dell’articolo 221 appare evidente.

Misure cautelari personali

L’articolo 83 del decreto legge 18/ 2020 ha congelato i termini di durata delle misure coercitive e interditti­ve personali per i procedimen­ti sospesi. Si tratta di una norma processual­e: il problema di applicazio­ne ai procedimen­ti in corso non dovrebbe porsi. Ma l’allungamen­to del periodo di limitazion­e cautelare della libertà non dipende da una responsabi­lità dell’imputato, o da un’esigenza istruttori­a, ma dall’impossibil­ità di celebrare il processo in condizioni di sicurezza sanitaria: ciò comporta una penalizzaz­ione sproporzio­nata della libertà personale, che rischia per assurdo di determinar­e un periodo di detenzione preventiva superiore alla pena irrogata. Senza considerar­e la lesione alla presunzion­e di innocenza e al diritto di difesa, dato che il maggior periodo di privazione della libertà personale serve solo a consentire uno slittament­o insindacab­ile del processo di diversi mesi.

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