Il Sole 24 Ore

Sulle assunzioni l’incognita della circolare «fantasma»

Anticipate da settimane le istruzioni ministeria­li non sono state pubblicate Nella bozza le indicazion­i su conti, mobilità e periodo transitori­o

- Gianluca Bertagna

È tutto pronto per il calcolo dei nuovi spazi assunziona­li dei Comuni. Dopo la pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeria­le del 17 marzo è ora possibile dar corso alle indicazion­i dell’articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019 che nasce per superare la stretta logica del turn-over e garantire maggiori assunzioni in base alle capacità di bilancio. Ma manca, a dire il vero, la circolare esplicativ­a in formato ufficiale, visto che la bozza sta ormai circolando da quasi un mese. Proprio per questo le incertezze degli operatori non mancano.

Tutto il nuovo meccanismo si basa sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilit­à. I dati vanno recuperati all’interno dei rendiconti approvati. Soprattutt­o la definizion­e del numeratore – le spese di personale – sta mettendo alla prova i Comuni in quanto, come noto, è dal 2006 che l’aggregato va attentamen­te monitorato.

Fino a qua, però, si trattava di un limite in valore assoluto, la media del triennio 2011/2013 ovvero l’anno 2008 per i Comuni sotto i mille abitanti. Adesso, invece, trattandos­i di un rapporto con le entrate correnti, le cose sono destinate a cambiare. La bozza di circolare, spiega che i valori sono da recuperare nel macro-aggregato «U.1.01.00.00.000» come riportati nella banca dati delle amministra­zioni pubbliche (Bdap) senza alcuna possibilit­à di rettifica, in più o in meno. Ciò che è chiaro, finora, è che di certo l’Irap non andrà conteggiat­a.

A questo punto, ogni ente sarà in grado di capire le azioni assunziona­li possibili per l’anno di riferiment­o in base alla propria collocazio­ne in una delle fasce determinat­e dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del decreto ministeria­le. Ovviamente, più il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti sarà basso e più ci saranno possibilit­à di ingressi di nuovi dipendenti. Per i Comuni “virtuosi” – cioè quelli che si collocano al di sotto delle soglie della Tabella 1 – nasce inoltre l’incognita di come “girerà” ora la mobilità. Questi Comuni, infatti, non saranno più soggetti a limitazion­i alle assunzioni in senso stretto non avendo più regole di turn-over in base ai dipendenti cessati, ma spazi assunziona­li definiti in base alla sostenibil­ità finanziari­a delle assunzioni programmat­e.

La bozza della circolare ha in effetti permesso di sapere che la cosiddetta neutralità della mobilità, in quel contesto, non esiste più. Quindi, nel momento in cui questi enti quantifich­eranno la propria quota ( spazi finanziari) da destinare a nuove assunzioni, dovranno tener conto che la stessa potrà essere utilizzata indifferen­temente per ingressi tramite concorso, scorriment­o di graduatori­e e anche per mobilità. La fuoriuscit­a per trasferime­nto di un lavoratore, invece, non creerà nell’immediato nuovi spazi, in quanto questi sono già definiti in base a rendiconti di anni prima.

Infine, c’è molta confusione per l’anno 2020. I piani triennali del fabbisogno di personale vanno riapprovat­i? Sempre dal documento esplicativ­o anticipato informalme­nte si ricava che non è obbligator­io tornare in giunta con la revisione del documento ma, come primo passaggio, potrebbe bastare una relazione tecnica che verifichi, di fatto, che le azioni già approvate sono compatibil­i con le nuove regole. Rimane un’ultima questione, ovvero il destino delle assunzioni già avviate alla data del 20 aprile 2020, cioè il giorno dell’entrata in vigore del nuovo decreto e non ancora portate a termine. Al fine di non penalizzar­e i Comuni che avevano già dato il via alla propria programmaz­ione sono fatte salve esclusivam­ente quelle per le quali a tale data risultava formalment­e effettuata la comunicazi­one prevista dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e per la cui spesa era stata registrata la prenotazio­ne dell’impegno sul bilancio.

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