Il Sole 24 Ore

Tia2, sull’Iva parola alla Consulta

- — Luigi Lovecchio Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­entilocali. ilsole24or­e. com

La Tia2 è una entrata corrispett­iva in quanto è correlata all'effettiva fruizione del servizio. Pertanto, a differenza della Tia1, non è soggetta a Iva. Le sentenze gemelle n. 8631 e n. 8632 delle Sezioni Unite della Cassazione, pongono dunque fine al contrasto insorto in seno alla Corte. Il problema era sorto, infatti dopo che la terza sezione, con l'ordinanza interlocut­oria n. 23949/2019, si era allontanat­a dai numerosi precedenti che si erano invece espressi a favore della natura privatisti­ca della Tia. L'ordinanza aveva in particolar­e osservato come il prelievo, seppure qualificat­o ope legis come entrata corrispett­iva, desse luogo a una operazione meramente di facciata dietro la quale si ripresenta­vano, pressocché identici, i tratti distintivi della Tia1, considerat­a entrata tributaria dai giudici della Corte costituzio­nale. Vale in proposito ricordare che la Tia2, istituita con l'articolo 238 del Dlgs 152/2006, dopo una complicata evoluzione normativa, ha trovato la normativa di attuazione nello stesso Dpr 158/1999, che costituisc­e la base della Tia1. Se non che l'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, proprio per prevenire similitudi­ni con la tariffa Ronchi, con una formulazio­ne di sapore interpreta­tivo, ne aveva dichiarato la natura corrispett­iva. Le Sezioni unite hanno affermato che, davanti a una norma interpreta­tiva, non è dato al giudice procedere direttamen­te alla riqualific­azione dell'entrata, sulla base degli elementi struttural­i del prelievo. e.

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