Tia2, sull’Iva parola alla Consulta
La Tia2 è una entrata corrispettiva in quanto è correlata all'effettiva fruizione del servizio. Pertanto, a differenza della Tia1, non è soggetta a Iva. Le sentenze gemelle n. 8631 e n. 8632 delle Sezioni Unite della Cassazione, pongono dunque fine al contrasto insorto in seno alla Corte. Il problema era sorto, infatti dopo che la terza sezione, con l'ordinanza interlocutoria n. 23949/2019, si era allontanata dai numerosi precedenti che si erano invece espressi a favore della natura privatistica della Tia. L'ordinanza aveva in particolare osservato come il prelievo, seppure qualificato ope legis come entrata corrispettiva, desse luogo a una operazione meramente di facciata dietro la quale si ripresentavano, pressocché identici, i tratti distintivi della Tia1, considerata entrata tributaria dai giudici della Corte costituzionale. Vale in proposito ricordare che la Tia2, istituita con l'articolo 238 del Dlgs 152/2006, dopo una complicata evoluzione normativa, ha trovato la normativa di attuazione nello stesso Dpr 158/1999, che costituisce la base della Tia1. Se non che l'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, proprio per prevenire similitudini con la tariffa Ronchi, con una formulazione di sapore interpretativo, ne aveva dichiarato la natura corrispettiva. Le Sezioni unite hanno affermato che, davanti a una norma interpretativa, non è dato al giudice procedere direttamente alla riqualificazione dell'entrata, sulla base degli elementi strutturali del prelievo. e.