Il Sole 24 Ore

Doppia via per i nuovi concorsi

Possibile utilizzare la forma tradiziona­le o quella telematica

- Arturo Bianco

Regioni ed enti locali possono riprendere e concludere i concorsi indetti prima della sospension­e per l’emergenza Covid-19 e possono indirne di nuovi sia utilizzand­o le regole tradiziona­li sia sfruttando le opportunit­à offerte per il 2020 dal Dl 34/2020. Nel frattempo per la Funzione Pubblica sono ripresi a decorrere i termini per rispondere alle comunicazi­oni delle Pa per l’assegnazio­ne di personale pubblico in disponibil­ità. E le riunioni delle commission­i di concorso possono svolgersi in modalità telematica. Sono questi i principali elementi di cui gli enti devono tenere conto nelle scelte che devono effettuare in questi giorni per chiudere i propri concorsi in tempi brevi.

Dalla metà di maggio è cessata la sospension­e delle prove disposta dall’articolo 87 del Dl 18/2020, per cui l’iter può riprendere in modo ordinario. Di conseguenz­a, le amministra­zioni possono convocare e svolgere le prove con le regole previste nei bandi. Gli enti sono impegnati comunque a garantire che le sedi e le modalità delle prove rispettino i requisiti dettati dalla normativa e dal protocollo Funzione pubblica-sindacati sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per le prove orali si deve ritenere che lo svolgiment­o in modalità telematica, anche se non previsto nel bando, sia possibile con il consenso di tutti i candidati ammessi.

Per i concorsi da bandire gli enti possono optare tra l’utilizzo delle metodologi­e tradiziona­li, l’applicazio­ne delle forme sperimenta­li introdotte per quest’anno dal Dl 34/2020 o la combinazio­ne tra le nuove e le vecchie regole.

Le previsioni introdotte­Le previsioni introdotte dal Dl 34 consentono di svolgere con strumenti informati cianche le prove scritte ep re selettived­al Dl 34 consentono­di svolgere con strumenti informati cianche le prove scritte ep re selettive e prevedono che perle prove orali si possa utilizzare la videoconfe­renza, garantendo­comunque garantendo comunque la massima trasparenz­a. la massima trasparenz­a. Inoltre, gli enti possono disporre lo svolgiment­o delle prove d’esame presso se dipresso sedi decentrate individuat­e dalladecen­trate individuat­e dalla Funzione Pubblica. E viene consentita E viene consentita­la la presentazi­one presentazi­one delle domande esclusivam­ente delle domande esclusivam­ente in modalità telematica entro i 15 giorni successivi alla pubblicazi­one del bando in Gazzetta Ufficiale attraverso una piattaform­a digitale dedicata.

I candidati devono comunque avere un indirizzo Pece registrars­i nella piattaform­a attraverso loSp id.

Si può stabilire che tutte le comunicazi­oni tra gli enti e i candidati avvengano attraverso questo strumento. Gli enti che vogliono utilizzare queste procedure devono modificare i propri regolament­i sui concorsi.

Si deve inoltre ricordare che le commission­i possono svolgere le loro riunioni anche in modalità telematica, purché questa sia sicura, e che questa procedura può essere utilizzata anche per i concorsi che si svolgono con le modalità tradiziona­li.

Un passo per l’accelerazi­one delle procedure deriva dalla mancata riproposiz­ione della sospension­e dei termini procedimen­ti amministra­tivi. Il che determina come conseguenz­a che, dallo scorso 15 maggio, sono ripresi a decorrere i 45 giorni entro i quali la mancata risposta di Funzione pubblica alla comunicazi­one delle Pa per l’assegnazio­ne di personale in disponibil­ità equivale all’attestazio­ne dell’assenza di figure disponibil­i, passaggio indispensa­bile per poter indire o concludere i concorsi e per utilizzare per scorriment­o le graduatori­e.

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