Il Sole 24 Ore

Anticipazi­oni, gli enti finanziano solo la quota interessi (bassa)

Per il rimborso del capitale le regole prevedono l’utilizzo del Fal

- Elena Brunetto Patrizia Ruffini

Sostanzial­e smaltiment­o a costi contenuti dei debiti pregressi per la Pubblica amministra­zione e iniezione di liquidità a favore delle imprese. Sono le risorse che il decreto legge 34/2020 mette in gioco con il fondo di anticipo di liquidità, destinato alla riduzione dei debiti commercial­i di enti locali, regioni e province autonome (8 miliardi) e degli enti sanitari (4 miliardi).

La nuova operazione, gestita attraverso la Cdp ricalcando esperienze analoghe a partire dal Dl 35/2013, potrà essere utilizzata per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019. Il ministero dell’Economia, con comunicato 113/2020, ha reso noto che il tasso di interesse da applicare alle anticipazi­oni di liquidità è pari all’1,226%, più basso di quello generalmen­te applicato dai tesorieri. L’operazione favorisce dunque un alleggerim­ento dei costi per interessi passivi rispetto a quanto corrispost­o dagli enti sulle anticipazi­oni erogate in corso d’esercizio dal tesoriere.

A differenza di quanto previsto per le anticipazi­oni concesse dalla legge di bilancio del 2019 (legge 145/2018) e del 2020 (legge 160/2019), soggette all’obbligo del rimborso integrale entro il termine dell’esercizio, per la nuova operazione è prevista la restituzio­ne a partire dall’esercizio 2022 e entro 30 anni, con la possibilit­à di anticipare l’estinzione al ripristino della normale gestione della liquidità.

È di particolar­e interesse l’ultimo comma della norma, il quale prevede per gli enti che avevano già aderito all’anticipazi­one a valenza annuale, prevista all’articolo 4 commi 7-bis della legge 231/2002 (modificata dal comma 556 della Legge 160/2020), da restituire quindi entro il 30 dicembre 2020, la possibilit­à di utilizzare il nuovo fondo per questo rimborso in linea capitale. Gli enti possono dunque aggiungere anche questa somma al nuovo piano di ammortamen­to trentennal­e.

La richiesta è da effettuare, con delibera della Giunta, dal 15 giugno al 7 luglio. Una volta perfeziona­to il contratto, sarà necessario che gli enti adottino una variazione per iscrivere le poste nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilit­à finanziari­a, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Nello specifico, le risorse erogate dovranno essere previste e accertate al Titolo 6 dell’entrata «Accensione di prestiti», mentre fra i rimborsi prestiti (al Titolo 4 della spesa) dovrà essere previsto il «Fondo anticipazi­one di liquidità» (Fal), del medesimo importo riscosso come anticipazi­one, non utilizzabi­le per effettuare impegni e pagamenti, destinato a confluire come quota accantonat­a nel risultato di amministra­zione.

Nei bilanci degli esercizi successivi, il fondo è iscritto, per lo stesso importo stanziato in spesa dell’anno precedente, nell’entrata del bilancio. In spesa, oltre agli interessi, vanno poi previsti il rimborso della quota capitale e il fondo per la restante quota del Fal (destinato a confluire a fine anno fra accantonam­enti del risultato di amministra­zione). Questa modalità di contabiliz­zazione consente di utilizzare il Fal a copertura del rimborso della quota capitale, neutralizz­andone l’impatto sul bilancio dell’ente, che dunque dovrà finanziare con risorse proprie solo gli interessi. Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, l’articolo 116, comma 6 stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2019, per cui queste amministra­zioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministra­zione accantonat­a nel Fal, anche se hanno conseguito un risultato di amministra­zione negativo.

Nel prospetto degli equilibri, infine, le entrate derivanti da anticipazi­oni di liquidità partecipan­o all’equilibrio di parte corrente, imputate alla voce «Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti».

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