Alt alla rettifica automatica ai soci se la lite con l’impresa è in corso
La Ctr Puglia conferma che i due procedimenti sono in rapporto di pregiudizialità Ma i giudici, in contrasto con la Cassazione, chiedono prima l’esito verso la società
È illegittimo il procedimento dell’ufficio basato sull’automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio a seguito di una rettifica della società, qualora l’avviso di accertamento relativo a quest’ultima non sia ancora definitivo e tuttora oggetto di contenzioso: lo ha affermato la Ctr Puglia con la sentenza 535/ 4/ 2020, depositata il 26 febbraio scorso (presidente De Bari, relatore Galiano).
La pronuncia appare per alcuni aspetti in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, salvo poi discostarsene sotto il profilo delle conclusioni sulla fattispecie in esame.
Il rapporto di pregiudizialità
In particolare, i giudici pugliesi sembrano attenersi al principio generale secondo cui «la causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci » ( Cassazione 16246/ 2018). Tutto ciò, di conseguenza, produce effetti determinanti qualora la verifica svolta nei confronti della società non sia definitiva in quanto non passata in giudicato.
Infatti, non viola il divieto di doppia presunzione la sentenza che, pronunciandosi sull’impugnazione di un atto impositivo emesso nei confronti dei soci per il recupero dell’Irpef sui dividendi di una società, ponga a fondamento della propria decisione la quantificazione degli utili della società contenuta in un’altra sentenza non ancora passata in giudicato. Questa, infatti, può essere eventualmente censurata per violazione dell’articolo 295 del Codice di procedura civile, atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi (Cassazione 2214/2011 e 1865/2012).
La giurisprudenza contraria
Pertanto, il richiamo – effettuato dalla Corte – all’articolo 295 del Codice di procedura civile ci permette di soffermarci brevemente sulla parte della pronuncia della Ctr pugliese che sembra discostarsi dall’orientamento di legittimità. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che «la questione posta va esaminata tenendo conto del principio, ormai consolidato, secondo cui la sospensione necessaria del processo ex articolo 295 del Codice si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti dinanzi a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico- giuridico dell’altro » ( Cassazione 23323/ 2014, 4485/2016 e 2214/2011).
In particolare, è stato precisato che in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del reddito di partecipazione contestato dall’uffiancora cio ai singoli soci in dipendenza dell’accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cassazione 14815/2008 e 20507/2017), il giudizio nei confronti del socio è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa per quanto attiene alla esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società ( Cassazione 2241/ 2011).
In tali casi, pertanto, si rende applicabile il richiamato articolo 295, secondo cui «il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Sotto questo profilo, pertanto, la pronunciadella Ctr Pugliese appare in controtedenza.