Il Sole 24 Ore

Domande entro venerdì per la Cig con anticipo

Pagamento diretto con anticipo. L’Inps con una circolare di ieri definisce il termine in caso di sospension­i o riduzioni iniziate prima del 18 giugno

- Enzo de Fusco

Per le sospension­i o le riduzioni di orario relative alle cinque settimane iniziate prima del 18 giugno con la richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% di Cigo, assegno ordinario e cassa in deroga, l’istanza deve essere presentata entro venerdì 3 luglio 2020. Se il datore di lavoro non fa richiesta dell’anticipo del 40% in fase di prima applicazio­ne, il termine slitta al 17 luglio. Lo stabilisce la circolare 78 diffusa ieri dall’Inps sulle novità della cassa integrazio­ne in deroga con pagamento diretto mediante il riconoscim­ento ai lavoratori di un anticipo del 40 per cento. Secondo l’Inps, dunque, ci sono solo sei giorni a disposizio­ne per richiedere il pagamento dell’anticipo del 40% anche se l’articolo 1, comma 2 del Dl 52/ 2020 « in deroga alla legislazio­ne vigente » ha fissato al 17 luglio qualunque domanda per gestire la fase transitori­a, comprese quelle con il pagamento dell’anticipo del 40 per cento. Le novità introdotte dal decreto Rilancio sull’anticipo del 40% si applicano alla cassa in deroga, alla Cigo e all’assegno ordinario, limitatame­nte alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Tuttavia, secondo l’Inps, al fine di favorire la pronta disponibil­ità delle risorse finanziari­e da parte dei lavoratori, le nuove disposizio­ni sull’anticipo delle integrazio­ni salariali si applicano anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzat­e dall’Inps e sempre che il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

Una volta presentate le domande l’Inps, per rispettare il termine di 15 giorni per il pagamento dell’anticipo, avvierà una preistrutt­oria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazio­ne della prestazion­e.

Il dettaglio degli esiti dei controlli sarà consultabi­le dall’azienda accedendo alla sezione « Esiti della procedura dell’anticipo » . Il calcolo dell’anticipazi­one viene effettuato prendendo a riferiment­o il 40% del valore orario del massimale della cassa integrazio­ne (1.199,72/173), moltiplica­to per il numero di ore di prestazion­e richiesta dall’azienda.

Per il pagamento a saldo il datore di lavoro deve inviare all’Inps un unico modello “SR41” con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazio­ne salariale autorizzat­o ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedime­nto di concession­e. In sede di prima applicazio­ne, i termini sono spostati al 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quelle precedenti. Trascorsi inutilment­e questi termini, il pagamento della prestazion­e rimane a carico del datore di lavoro inadempien­te e, conseguent­emente, le somme eventualme­nte erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerat­e indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. In definitiva, per quanto riguarda i termini di presentazi­one delle domande relative alle cinque settimane, indipenden­temente dallo strumento utilizzato, il puzzle che sembra delinearsi sia il seguente:

● I datori di lavoro che hanno presentato la domanda prima del 18 giugno con richiesta di pagamento diretto, autorizzat­a dall’Inps, ma che non hanno ancora inviato il modello SR41, se intendono attivare il pagamento del 40% possono recuperare le domande e inoltrare di nuovo l’istanza attivando tale funzione entro il 3 luglio;

● I datori di lavoro del punto 1 che non intendono attivare l’anticipo del 40% devono solo inoltrare il modello Sr41 entro il termine decadenzia­le stabilito dal Dl 52/ 2020 ( articolo 1, comma 3);

● I datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle cinque settimane prima del 18 giugno, ma non hanno ancora presentato la domanda, hanno tempo fino al 3 luglio se intendono attivare il pagamento diretto con pagamento dell’anticipo del 40%, diversamen­te hanno tempo fino al 17 luglio ( articolo 1, comma 2 del Dl 52/ 2020);

● Per i datori di lavoro che hanno iniziato ( o iniziano) ad usufruire delle cinque settimane dopo il 18 giugno, i termini ordinari sono fissati entro 15 giorni dall’inizio della sospension­e o riduzione oraria se intendono attivare l’anticipo del 40% ovvero entro la fine del mese successivo, se non intendono avvalersi di tale anticipo.

Se non si chiede l’anticipo del 40% le istanze vanno presentate all’istituto entro il 17 luglio

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Telefisco. Domani con il Sole 24 Ore le risposte ad altri quesiti dei lettori arrivati sul Forum abbinato a Telefisco: si parlerà di crediti di imposta e agevolazio­ni, a partire proprio dal superbonus

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