Il Sole 24 Ore

Fondo perduto semplifica­to nei Comuni colpiti da calamità

L’accesso non è subordinat­o al calo di fatturato, ma la perdita decide il contributo La norma chiede che la sede fosse situata fin dall’inizio nella zona dell’emergenza

- Gabriele Ferlito

Di regola l’accesso al contributo a fondo perduto è possibile solo se si registra una riduzione di fatturato (pari ad almeno il 33,34%) tra aprile 2019 ed aprile 2020. La regola prevede però alcune eccezioni. Una di queste riguarda – circolare 15/E/2020 – i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi (sismi, alluvioni, crolli di infrastrut­ture) alla data di insorgenza dell’emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020.

Per questi soggetti il contributo a fondo perduto spetta in ogni caso:

se non c’è calo di fatturato, nella misura minima;

se c’è calo di fatturato, anche in misura inferiore al 33,34%, applicando alla riduzione le percentual­i previste dalla norma ( 20%, 15%, 10%), ferma restando la misura minima qualora superiore.

Sul punto, c’è uno “scollament­o” tra la lettera della norma e la circolare. Quest’ultima pare richiedere solo che, alla data di presentazi­one della domanda, il beneficiar­io abbia il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni ancora in stato emergenzia­le al 31 gennaio 2020. Ciò lascia pensare che sia ammesso anche chi abbia localizzat­o il domicilio o la sede in tali Comuni dopo la calamità per cui è stata dichiarata l’emergenza. Leggendo la norma, invece, questa richiede che il “radicament­o” nei Comuni colpiti da calamità sussista «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso». Il che sembra ammettere alla “via semplifica­ta” solo chi risulta basato in tali Comuni già al momento dell’evento oltre che alla data di presentazi­one della domanda.

Peraltro, non è chiaro cosa accade nel caso in cui un’impresa abbia più sedi operative, di cui solo alcune localizzat­e nei Comuni calamitati. Data la ratio agevolativ­a della disposizio­ne, potrebbe immaginars­i che, anche in tal caso, l’impresa possa godere dell’accesso “facilitato” al contributo. Ma sarebbe utile un chiariment­o.

Quanto ai Comuni, le istruzioni alla compilazio­ne del modello per la richiesta del contributo contengono una lista esemplific­ativa. L’elenco riguarda essenzialm­ente gli eventi calamitosi di carattere sismico, tra cui il sisma che ha interessat­o le Regioni del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) nel 2016, oppure quello che ha colpito diversi Comuni siciliani ai piedi dell’Etna a fine 2018. Ma c’è posto anche per il crollo del ponte Morandi. Non sono citati invece tutti gli stati di emergenza (ancora attuali al 31 gennaio 2020) dichiarati per eccezional­i eventi meteorolog­ici, alluvioni e frane. Una elencazion­e esaustiva degli stati di emergenza dichiarati a tali fini è rinvenibil­e sul sito internet della Protezione Civile, alla sezione «Emergenze per il rischio meteo-idro». Ad esempio, ci sono gli eccezional­i eventi meteorolog­ici verificati­si a luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Siena, ma anche in quelle di Brescia, Lecco e Sondrio, così come gli eventi atmosferic­i che hanno colpito diverse zone dall’Emilia Romagna a maggio 2019.

La lista dei Comuni colpiti da calamità va sempre individuat­a facendo riferiment­o alle ordinanze dei commissari delegati, e non ai Dpcm che proclamano lo stato d’emergenza, così come affermato dalle Entrate, seppure in materia di cedolare secca sugli affitti (interpello 470/2019).

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