Giudici collegati dal tribunale ma non per forza dall’aula
Il decreto legge 28/2020 approvato dal Parlamento precisa l’obbligo di presenza Possibile tenere udienza da qualsiasi locale dell’ufficio giudiziario
Quando attiva il video collegamento per l’udienza da remoto, il giudice civile deve trovarsi in ufficio ma non necessariamente in aula. È questo l’effetto della modifica che, durante l’iter di conversione, è stata inserita nell’articolo 3 comma 2 lettera c) del decreto legge 28/2020, approvato definitivamente dalla Camera la scorsa settimana.
Lo svolgimento delle udienze civili da remoto è stato oggetto di un complicato rincorrersi di norme, di cui questo emendamento è solo l’ultima tappa. Il decreto legge 11 dell’8 marzo 2020 ha introdotto misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. L’articolo 2 comma 2 lettera f) di quel decreto ha previsto che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potessero svolgersi mediante collegamenti da remoto. Il 10 marzo un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia ha individuato i programmi da utilizzare: Skype for business e Teams, già a disposizione dell’amministrazione, che si avvalgono di infrastrutture o zone di data center riservate al ministero della Giustizia.
L’articolo 2 del decreto legge 11/2020 è stato sostituito dall’articolo 83 comma 7 lettera f) del decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 aprile 2020, che ha esteso la possibilità di utilizzare il video collegamento anche alle udienze cui debbano partecipare ausiliari del giudice e a quelle finalizzate ad assumere informazioni presso la pubblica amministrazione.
Il quadro normativo composto tra l’8 marzo e il 24 aprile consentiva quindi al giudice e a tutti gli altri soggetti interessati di collegarsi da qualsiasi luogo, anche da casa.
Ma appena approvata la legge di conversione, l’articolo 83 comma 7 lettera f) è stato modificato dall’articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto legge 28 del 30 aprile 2020, che ha previsto l’obbligatoria presenza del giudice nell’ufficio giudiziario.
Su questa disposizione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Mantova che, con ordinanza del 19 maggio 2020, ha chiesto alla Consulta di valutare se l’inserimento dell’obbligo di presenza in ufficio del giudice dell’udienza civile costituisca una scelta legislativa manifestamente irragionevole. Inoltre, sono emerse le difficoltà operative: le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari possono non essere in grado di sopportare il flusso di dati derivanti da tutte le udienze civili che si svolgono nelle stesse aule. E non sempre le aule di udienza sono servite da adeguata infrastruttura di rete e da idonea ricezione.
La legge di conversione del Dl 28/ 2020 precisa ora che « il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti e il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge » ». .
La disposizione implicitamente ammette la possibilità per il giudice di organizzare il videocollegamento dal luogo più idoneo nell’ambito della struttura giudiziaria del suo ufficio; potrà trovarsi anche nella sua stanza, in cancelleria, in una sala server o in altro locale appositamente attrezzato. Qualsiasi di questi luoghi diventerà “di diritto” aula di udienza, purché il giudice sia nell’ufficio giudiziario. Il giudice quindi non potrà restare a casa, ma l’aula di udienza può considerarsi “smaterializzata” per legge.