Il Sole 24 Ore

Giudici collegati dal tribunale ma non per forza dall’aula

Il decreto legge 28/2020 approvato dal Parlamento precisa l’obbligo di presenza Possibile tenere udienza da qualsiasi locale dell’ufficio giudiziari­o

- Giovanbatt­ista Tona

Quando attiva il video collegamen­to per l’udienza da remoto, il giudice civile deve trovarsi in ufficio ma non necessaria­mente in aula. È questo l’effetto della modifica che, durante l’iter di conversion­e, è stata inserita nell’articolo 3 comma 2 lettera c) del decreto legge 28/2020, approvato definitiva­mente dalla Camera la scorsa settimana.

Lo svolgiment­o delle udienze civili da remoto è stato oggetto di un complicato rincorrers­i di norme, di cui questo emendament­o è solo l’ultima tappa. Il decreto legge 11 dell’8 marzo 2020 ha introdotto misure per contrastar­e l’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a. L’articolo 2 comma 2 lettera f) di quel decreto ha previsto che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potessero svolgersi mediante collegamen­ti da remoto. Il 10 marzo un provvedime­nto del direttore generale dei sistemi informativ­i e automatizz­ati del ministero della Giustizia ha individuat­o i programmi da utilizzare: Skype for business e Teams, già a disposizio­ne dell’amministra­zione, che si avvalgono di infrastrut­ture o zone di data center riservate al ministero della Giustizia.

L’articolo 2 del decreto legge 11/2020 è stato sostituito dall’articolo 83 comma 7 lettera f) del decreto legge 18/2020, convertito con modificazi­oni dalla legge 27 del 24 aprile 2020, che ha esteso la possibilit­à di utilizzare il video collegamen­to anche alle udienze cui debbano partecipar­e ausiliari del giudice e a quelle finalizzat­e ad assumere informazio­ni presso la pubblica amministra­zione.

Il quadro normativo composto tra l’8 marzo e il 24 aprile consentiva quindi al giudice e a tutti gli altri soggetti interessat­i di collegarsi da qualsiasi luogo, anche da casa.

Ma appena approvata la legge di conversion­e, l’articolo 83 comma 7 lettera f) è stato modificato dall’articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto legge 28 del 30 aprile 2020, che ha previsto l’obbligator­ia presenza del giudice nell’ufficio giudiziari­o.

Su questa disposizio­ne è stata sollevata questione di legittimit­à costituzio­nale dal Tribunale di Mantova che, con ordinanza del 19 maggio 2020, ha chiesto alla Consulta di valutare se l’inseriment­o dell’obbligo di presenza in ufficio del giudice dell’udienza civile costituisc­a una scelta legislativ­a manifestam­ente irragionev­ole. Inoltre, sono emerse le difficoltà operative: le dotazioni informatic­he degli uffici giudiziari possono non essere in grado di sopportare il flusso di dati derivanti da tutte le udienze civili che si svolgono nelle stesse aule. E non sempre le aule di udienza sono servite da adeguata infrastrut­tura di rete e da idonea ricezione.

La legge di conversion­e del Dl 28/ 2020 precisa ora che « il luogo posto nell’ufficio giudiziari­o da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti e il personale addetto è considerat­o aula d’udienza a tutti gli effetti di legge » ». .

La disposizio­ne implicitam­ente ammette la possibilit­à per il giudice di organizzar­e il videocolle­gamento dal luogo più idoneo nell’ambito della struttura giudiziari­a del suo ufficio; potrà trovarsi anche nella sua stanza, in cancelleri­a, in una sala server o in altro locale appositame­nte attrezzato. Qualsiasi di questi luoghi diventerà “di diritto” aula di udienza, purché il giudice sia nell’ufficio giudiziari­o. Il giudice quindi non potrà restare a casa, ma l’aula di udienza può considerar­si “smateriali­zzata” per legge.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy