Il Sole 24 Ore

Mediazione obbligator­ia per le liti da lockdown

Condizione di procedibil­ità per le cause sui contratti nate dall’emergenza Covid

- Marco Marinaro

Con la conversion­e in legge del decreto legge 28/2020, il Parlamento ha allargato l’ambito della originaria decretazio­ne d’urgenza introducen­do anche norme volte ad agevolare soluzioni conciliati­ve delle liti civili.

In primo luogo, sono state inserite nell’alveo delle materie sottoposte alla mediazione preventiva ( quale condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale) le controvers­ie relative alle obbligazio­ni contrattua­li derivanti dall’emergenza epidemiolo­gica. Per farlo, il decreto legge 28 innesta un nuovo comma 6-ter all’articolo 3 del decreto legge 6/ 2020, che già era stato modificato dal decreto legge 18/ 2020.

In particolar­e, il decreto legge 18/2020 aveva inserito nell’articolo 3 del decreto legge 6/ 2020 il comma 6-bis, 6- bis, secondo cui «il rispetto delle misure di contenimen­to di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabi­lità del debitore, anche relativame­nte all’applicazio­ne di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempiment­i». Questa clausola di esonero da responsabi­lità contrattua­le (la cui portata è oggetto di studio da parte della dottrina e troverà i suoi precisi confini nell’interpreta­zione della giurisprud­enza) individua l’esigenza del rispetto delle norme di contenimen­to come potenzialm­ente idonea a giustifica­re la condotta inadempien­te del debitore.

Ed è proprio in relazione a tale clausola che il nuovo comma 6ter, introdotto dal decreto legge 28/ 2020, prevede che « nelle controvers­ie in materia di obbligazio­ni contrattua­li, nelle quali il rispetto delle misure di contenimen­to di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiolo­gica da Covid- 19 sulla base di disposizio­ni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperiment­o del procedimen­to di mediazione ai sensi del comma 1- bis dell’articolo 5 del decreto legislativ­o 4 marzo 2010, n. 28, costituisc­e condizione di procedibil­ità della domanda » .

La formulazio­ne della norma non brilla per chiarezza ( nonostante la rettifica effettuata al testo originario licenziato dalla commission­e Giustizia del Senato prima dell’invio alla Camera), ma l’obiettivo è quello di offrire uno spazio regolament­ato per la soluzione negoziale in mediazione di quelle controvers­ie relative a obbligazio­ni contrattua­li che trovano la loro genesi nelle problemati­che derivanti dalle misure restrittiv­e per l’emergenza epidemiolo­gica. I costi molto ridotti del primo incontro di mediazione e la possibilit­à di fruire del credito di imposta (da rendere quanto prima effettivo) costituisc­ono poi un incentivo per uno strumento che mira a raggiunger­e soluzioni rapide e condivise che permettano un’immediata ripresa dei rapporti in ambito sociale ed economico.

Sempre con riguardo alla mediazione è stata poi completata la regolament­azione dello svolgiment­o con modalità telematica. Il decreto legge 28/ 2020 modifica infatti l’articolo 83, comma 20- bis, del decreto legge 18/ 2020 prevedendo l’apposizion­e della sottoscriz­ione digitale d el mediatore all’accordo e disciplina­ndone anche la trasmissio­ne a mezzo Pec all’ufficiale giudiziari­o ai fini della notifica.

Infine, il decreto legge 28/2020 inserisce all’articolo 88 delle disposizio­ni di attuazione del Codice di procedura civile, che disciplina il verbale della conciliazi­one giudiziale, un comma secondo cui nei casi in cui il verbale è redatto con strumenti informatic­i «della sottoscriz­ione delle parti, del cancellier­e e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazi­one del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati» e, ciò con pieno valore di titolo esecutivo.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy