La Consulta « torna » sul predissesto
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2020, 115/ 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2- ter, del decreto legge 34/2019, 34/ 2019, che, in sostanza, stabilisce che la riproposizione del piano di riequilibrio degli enti in cosiddetto predissesto deve contenere il ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma « ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi » . Nel dichiarare non ammissibili o nel respingere le censure di incostituzionalità di altre norme del Dl 34/ 2019 sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (soprattutto ( soprattutto l'articolo 38, comma 2- bis), la Consulta ha affrontato alcuni principi già presenti in precedenti decisioni al fine di delimitare le facoltà del legislatore in materia su tempi e modalità di ripiano straordinario dei disavanzi delle amministrazioni territoriali. In merito all'interpretazione della sentenza 18/2019, 18/ 2019, la Consulta precisa (aspetto ( aspetto questo fondamentale) che il profilo costituzionalmente censurato da questa non è la durata trentennale in sé considerata, bensì il meccanismo privo di sostenibilità economicofinanziaria che la disposizione denunciata (articolo ( articolo 1, comma 714, della legge 208/ 2015) autorizzava secondo prospettive di indebitamento illimitate. Partendo da questo assunto, nel caso delle norme previste dall'articolo 38 del decreto legge 34/2019, 34/ 2019, il problema non consiste nella durata astrattamente fissata nel limite di venti anni per il ripiano, bensì nel meccanismo di manipolazione del deficit.