Un’assemblea per riaprire la piscina condominiale
In un complesso di otto palazzine per circa 90 condòmini è presente una piscina comprensiva di uno spazio con otto ombrelloni e 16/20 16/ 20 lettini, servizi e docce. Il regolamento prevede che possa essere utilizzata dai proprietari e dai loro familiari e ospiti. Nell’impianto è già stata effettuata la disinfestazione. Quali sono le regole dettate per l’utilizzo in questo momento sanitario particolare? Dovendo l’eventuale riapertura dell’impianto tenere conto delle restrizioni in analogia alle piscine pubbliche e in deroga al regolamento condominiale, è necessaria una delibera dell’assemblea condominiale che fissi e disciplini le regole ( per esempio in tema di regolamento degli accessi, modalità del nuoto, divieto di giochi e assembramenti, rispetto delle distanze, nomina di un responsabile) o decida il mantenimento della chiusura dell’impianto?
G. C. - ROMA
La piscina può essere un bene comune, ove essa sia prevista come tale dal regolamento condominiale, come nel caso in questione. Va anche precisato che, allorquando la piscina risulti “bene condominiale”, l’amministratore, per fare eseguire ai dipendenti o agli incaricati le attività di manutenzione, deve osservare le norme di sicurezza del lavoro previste dal Dlgs 81/2008 (si veda Corte di cassazione, sentenza 39252/2019). L’amministratore,
pertanto, va considerato responsabile dell’impianto con tutte le conseguenze e le responsabilità del caso. In epoca “pandemica”, poi, per l’apertura della piscina condominiale è parimenti necessario fare riferimento agli accorgimenti apportati dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, recentemente aggiornate nell’allegato del Dpcm 11 giugno 2020.
A fronte degli ingenti costi occorrenti per consentire la riapertura (tra cui vanno compresi gli interventi previsti dallo stesso lettore e l’attività di sorveglianza) occorrerà costituire un fondo spese ulteriore rispetto a quello preesistente. L’amministratore, dunque, sarà tenuto a convocare un’assemblea dei condòmini – fattibile alla luce delle Faq (risposte ( risposte a domande frequenti) governative – per l’approvazione delle spese occorrenti e necessarie all’adeguamento dell’impianto (elencandole specificatamente, a fronte di un’analisi preliminare sulla fattibilità), dovendo, diversamente, rappresentare ai condòmini che non sussistono le condizioni per consentirne la riapertura.