Il Sole 24 Ore

Dovuta la riduzione del canone delle palestre

- A cura di Luca Stendardi

A norma dell’articolo 216 del decreto Rilancio ( (Dl Dl 34/ 2020), un’associazio­ne sportiva dilettanti­stica ( (Asd) Asd) chiede la riduzione del canone d’affitto al 50% per i mesi da marzo a luglio 2020. La società proprietar­ia dei locali è obbligata a concedere la riduzione in forza di legge o può rifiutarsi in base alla propria autonomia contrattua­le?

L. T. - PADOVA

La sospension­e delle attività sportive, disposta in conseguenz­a della pandemia da Covid–19, viene valutata quale fattore di sopravvenu­to squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatame­nte alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, a una corrispond­ente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessat­a, si presume pari al 50% del canone contrattua­lmente stabilito.

La norma attribuisc­e al conduttore il diritto di ottenere la riduzione del canone, per cui il locatore deve adeguarsi a questa riduzione, salva la facoltà di provare che i provvedime­nti assunti dal Governo abbiano comportato una riduzione in misura diversa da quella del 50%, fissata dall’articolo 216 del decreto Rilancio. In tal caso, per evitare di pagare tasse su canoni non percepiti, è opportuno comunicare all’agenzia delle Entrate la riduzione del canone.

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