Dovuta la riduzione del canone delle palestre
A norma dell’articolo 216 del decreto Rilancio ( (Dl Dl 34/ 2020), un’associazione sportiva dilettantistica ( (Asd) Asd) chiede la riduzione del canone d’affitto al 50% per i mesi da marzo a luglio 2020. La società proprietaria dei locali è obbligata a concedere la riduzione in forza di legge o può rifiutarsi in base alla propria autonomia contrattuale?
L. T. - PADOVA
La sospensione delle attività sportive, disposta in conseguenza della pandemia da Covid–19, viene valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.
La norma attribuisce al conduttore il diritto di ottenere la riduzione del canone, per cui il locatore deve adeguarsi a questa riduzione, salva la facoltà di provare che i provvedimenti assunti dal Governo abbiano comportato una riduzione in misura diversa da quella del 50%, fissata dall’articolo 216 del decreto Rilancio. In tal caso, per evitare di pagare tasse su canoni non percepiti, è opportuno comunicare all’agenzia delle Entrate la riduzione del canone.