Bonus baby babyy sitter anche con il congedo per maternità
Mia moglie è da due mesi in maternità e abbiamo un altro figlio di un anno e mezzo che, fino alla chiusura di marzo 2020, frequentava un asilo nido ( usufruendo anche del bonus nido). Dovendo io ritornare al lavoro dal 4 maggio (dopo ( dopo un periodo di Cig) abbiamo fatto richiesta del bonus baby sitter, ma l’Inps ha rifiutato la domanda perché mia moglie è in congedo di maternità obbligatoria. La cosa ci sembra ingiusta, in quanto mia moglie non è in maternità per lo stesso bambino per il quale chiediamo il bonus, ma per il nostro secondo figlio. L’interpretazione dell’Inps è corretta?
M. I. - MACERATA
Si ritiene che con le nuove regole in vigore dal 19 maggio 2020 (quindi successivamente al momento in cui il lettore e sua moglie hanno fatto domanda all’Inps) in un caso analogo a quello descritto sia possibile chiedere il bonus baby sitter, per le seguenti ragioni. Con il Dl 34/2020, decreto Rilancio, sia il congedo Covid di 30 giorni che il bonus alternativo baby sitting non sono più agganciati alla sospensione dei servizi educativi e scolastici. La loro fruizione è legata solo al periodo temporale, che va fino al 31 luglio 2020.
La legge specifica per entrambi questi strumenti la loro non compatibilità con lo stato dell’altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito (in ( in pratica tutti gli ammortizzatori sociali), o con la posizione di inoccupato oppure non lavoratore. Per il congedo di durata pari a un massimo di 30 giorni, sul portale dell’Inps si precisa la compatibilità dello stesso con la situazione dell’altro genitore in malattia, ferie, aspettativa non retribuita, in congedo di maternità o paternità, e nel caso in cui stia lavorando in modalità smart working. Dal 19 maggio il bonus baby sitting pari a 1.000 euro riveste due funzioni: