Il Sole 24 Ore

Paletti alla sospension­e di pignoramen­ti in caso di Cig

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Sono un lavoratore dipendente di un’azienda privata in cassa integrazio­ne causa coronaviru­s. Siccome sul cedolino ricevo la trattenuta della rata di un pignoramen­to, mi chiedevo se la stessa può essere interrotta per il periodo legato alla cassa integrazio­ne e, se sì, che cosa bisogna fare per interrompe­rla.

G. E. - NAPOLI

L’articolo 545 del Codice di procedura civile dispone che le somme corrispost­e al lavoratore a titolo di stipendio, salario o altre indennità connesse al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto. Anche l’indennità percepita a titolo di cassa integrazio­ne guadagni costituisc­e un provento in sostituzio­ne del reddito di lavoro dipendente e rientra, pertanto, nella categoria dei crediti pignorabil­i, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa disciplina.

Posto che dal testo del quesito non appare chiaro se il creditore procedente sia un soggetto privato o un diverso ente contemplat­o dalla normativa introdotta alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, l’articolo 152 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 agosto 2020, sancisce la sospension­e degli accantonam­enti, e dei successivi versamenti, relativi a procedure esecutive aventi a oggetto quote stipendial­i – e in ogni caso crediti relativi al rapporto di lavoro – avviate dall’agenzia delle Entrate o da soggetti di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/ 1997, abilitati alla riscossion­e quali concession­ari convenzion­ati con gli enti creditori per il recupero dei tributi.

In particolar­e, la norma prevede la sospension­e dei pignoramen­ti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto citato, precisando che le somme che si sarebbero dovute accantonar­e potranno adesso essere svincolate, rientrando nella piena disponibil­ità dei debitori esecutati. Resteranno fermi, invece, gli accantonam­enti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, così come resteranno definitiva­mente acquisite ( e non rimborsate) le somme accreditat­e all’agente della riscossion­e, anteriorme­nte alla stessa data.

Di contro, nessuna menzione e/ o specificaz­ione viene effettuata con riferiment­o a creditori differenti dall’agente della riscossion­e e dai soggetti di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997. 446/ 1997.

Pertanto, fermo restando che l’indennità percepita a titolo di cassa integrazio­ne rappresent­a in ogni caso un credito pignorabil­e, parrebbe che per i pignoramen­ti gravanti sulla retribuzio­ne, e notificati dall’agenzia delle Entrate o dai soggetti abilitati alla riscossion­e prima del 19 maggio 2020 ( di cui il messaggio Inps 2479/ 2020 fornisce l’elenco), possano ritenersi sospesi i relativi accantonam­enti e versamenti. Invece per i pignoramen­ti azionati da ulteriori soggetti creditori – sia precedente­mente che successiva­mente alla predetta data – dovranno continuare a essere effettuate le relative trattenute in busta paga.

L’articolo 46 del Dl 18/ 2020 ( decreto “cura Italia”), nella versione aggiornata dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio), ha previsto che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustifica­to motivo oggettivo ex articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, né avviare procedure di licenziame­nto collettivo, per il periodo di cinque mesi decorrenti dal 17 marzo 2020 (vale a dire fino al 17 agosto 2020).

Il divieto in questione interessa anche le ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, con l’effetto che non sarà possibile procedere ai prospettat­i licenziame­nti plurimi individual­i fino al 17 agosto 2020, salvo che il periodo non venga ulteriorme­nte prorogato.

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