Paletti alla sospensione di pignoramenti in caso di Cig
Sono un lavoratore dipendente di un’azienda privata in cassa integrazione causa coronavirus. Siccome sul cedolino ricevo la trattenuta della rata di un pignoramento, mi chiedevo se la stessa può essere interrotta per il periodo legato alla cassa integrazione e, se sì, che cosa bisogna fare per interromperla.
G. E. - NAPOLI
L’articolo 545 del Codice di procedura civile dispone che le somme corrisposte al lavoratore a titolo di stipendio, salario o altre indennità connesse al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto. Anche l’indennità percepita a titolo di cassa integrazione guadagni costituisce un provento in sostituzione del reddito di lavoro dipendente e rientra, pertanto, nella categoria dei crediti pignorabili, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa disciplina.
Posto che dal testo del quesito non appare chiaro se il creditore procedente sia un soggetto privato o un diverso ente contemplato dalla normativa introdotta alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, l’articolo 152 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 agosto 2020, sancisce la sospensione degli accantonamenti, e dei successivi versamenti, relativi a procedure esecutive aventi a oggetto quote stipendiali – e in ogni caso crediti relativi al rapporto di lavoro – avviate dall’agenzia delle Entrate o da soggetti di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/ 1997, abilitati alla riscossione quali concessionari convenzionati con gli enti creditori per il recupero dei tributi.
In particolare, la norma prevede la sospensione dei pignoramenti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto citato, precisando che le somme che si sarebbero dovute accantonare potranno adesso essere svincolate, rientrando nella piena disponibilità dei debitori esecutati. Resteranno fermi, invece, gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, così come resteranno definitivamente acquisite ( e non rimborsate) le somme accreditate all’agente della riscossione, anteriormente alla stessa data.
Di contro, nessuna menzione e/ o specificazione viene effettuata con riferimento a creditori differenti dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997. 446/ 1997.
Pertanto, fermo restando che l’indennità percepita a titolo di cassa integrazione rappresenta in ogni caso un credito pignorabile, parrebbe che per i pignoramenti gravanti sulla retribuzione, e notificati dall’agenzia delle Entrate o dai soggetti abilitati alla riscossione prima del 19 maggio 2020 ( di cui il messaggio Inps 2479/ 2020 fornisce l’elenco), possano ritenersi sospesi i relativi accantonamenti e versamenti. Invece per i pignoramenti azionati da ulteriori soggetti creditori – sia precedentemente che successivamente alla predetta data – dovranno continuare a essere effettuate le relative trattenute in busta paga.
L’articolo 46 del Dl 18/ 2020 ( decreto “cura Italia”), nella versione aggiornata dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio), ha previsto che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, né avviare procedure di licenziamento collettivo, per il periodo di cinque mesi decorrenti dal 17 marzo 2020 (vale a dire fino al 17 agosto 2020).
Il divieto in questione interessa anche le ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, con l’effetto che non sarà possibile procedere ai prospettati licenziamenti plurimi individuali fino al 17 agosto 2020, salvo che il periodo non venga ulteriormente prorogato.