Il Sole 24 Ore

Rimborsabi­li le mensilità non godute in campeggio

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Avevamo intenzione di affittare una piazzola in un camping per tutto il periodo in cui doveva rimanere aperto, vale a dire dal 9 aprile al 30 settembre 2020, collocando sul posto la nostra roulotte. A gennaio abbiamo pagato un acconto di 1.300 euro, dopodiché si è verificata l’emergenza Covid– 19.

Il campeggio ha ridotto il periodo di apertura, limitandol­o in pratica a un paio di mesi in meno (dal ( dal 30 maggio al 30 settembre). Nel frattempo la mia compagna, maestra d’infanzia cassintegr­ata durante la crisi, ha modificato i suoi programmi, nel senso che probabilme­nte a luglio e agosto lavorerà in un centro estivo, cercando di recuperare un po’ di “liquidità”. In sostanza, noi quest’anno dovremmo/ vorremmo rinunciare alla permanenza in campeggio, a maggior ragione perché, viste le limitazion­i, ci è già stato detto che per accedere alla spiaggia libera adiacente rispettand­o le distanze emergenzia­li di sicurezza si dovrebbero fare i turni. I titolari del campeggio ci hanno proposto di lasciare lì la roulotte in vista di una vacanza nel 2021, ma il rimessaggi­o a quel punto ci costerebbe complessiv­amente 800 euro e il loro voucher per l’anno prossimo si ridurrebbe a 500 euro; in alternativ­a sono disposti a restituirc­i il 60% della caparra che abbiamo versato. Il tutto non si risolvereb­be in uno svantaggio eccessivo per noi? Qual è il parere dell’esperto?

F. P. - RAVENNA

Da quanto descritto dal lettore sembra di capire che l’oggetto del quesito vada riferito alla possibilit­à di ottenere una riduzione del canone annuale di locazione e/o soggiorno corrispost­o alla proprietà di un camping. Al riguardo l’articolo 1464 del Codice civile stabilisce che, nei contratti a prestazion­i corrispett­ive, se l’impossibil­ità di fruizione del contratto ha riguardato solo una parte delle prestazion­i in esso previste, potrà essere chiesta la riduzione della contropres­tazione ancora dovuta, ad esempio il prezzo, ma non sarà possibile risolvere automatica­mente l’intero contratto. Ciò detto, nel caso descritto dal lettore, sarà lecito aspettarsi una qualche forma di rimborso per le mensilità non godute del campeggio, mentre non potranno essere eccepite le limitazion­i alla fruizione della spiaggia, in quanto si tratta di imposizion­i governativ­e che gravano sia sul concession­ario che sugli utenti della spiaggia stessa.

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