Festa annullata: si può avere la restituzione dell’acconto
In data 15 febbraio ho dato un acconto a un parco giochi con gonfiabili per la festa di compleanno di mio figlio, di otto anni. La festa doveva svolgersi il 6 marzo. Il giorno prima ho chiamato la titolare evidenziando che, per i noti motivi sanitari, la festa non poteva più avere luogo e chiedo il rimborso dell’acconto. Lei mi ha chiesto di aspettare e poi si è detta disponibile non al rimborso, ma all’emissione di un voucher. Sono costretta ad accettare?
S. D. - MILANO
L’articolo 88 del Dl 18/ 2020, convertito in legge 27 del 2020, ha previsto la possibilità, per i soggetti organizzatori di spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, di procedere al rimborso dei biglietti già acquistati attraverso l’uso di voucher che i clienti dovranno utilizzare entro un anno dall’emissione. Per tutte le altre ipotesi non contemplate dall’articolo 88 citato, ovvero anche per i contratti di fornitura o acquisto legati a feste e cerimonie private, non resterà che fare riferimento al successivo articolo 91 della stessa norma, il quale, in via generale, prevede solo l’esclusione della responsabilità per il debitore, sia esso il cliente o il fornitore, che si trovi a non poter rispettare il contratto già stipulato a causa delle misure di contenimento introdotte in via d’urgenza da parte del Governo. Fermo restando, quindi, che non potranno essere chieste penali a fronte dell’eventuale risoluzione del contratto, il rimborso delle somme già pagate dovrà avvenire nelle modalità concordate dalle parti, cosicché, in questo caso, l’eventuale ricorso ai voucher sarà possibile solo se espressamente accettato dal cliente.