Il Sole 24 Ore

Festa annullata: si può avere la restituzio­ne dell’acconto

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In data 15 febbraio ho dato un acconto a un parco giochi con gonfiabili per la festa di compleanno di mio figlio, di otto anni. La festa doveva svolgersi il 6 marzo. Il giorno prima ho chiamato la titolare evidenzian­do che, per i noti motivi sanitari, la festa non poteva più avere luogo e chiedo il rimborso dell’acconto. Lei mi ha chiesto di aspettare e poi si è detta disponibil­e non al rimborso, ma all’emissione di un voucher. Sono costretta ad accettare?

S. D. - MILANO

L’articolo 88 del Dl 18/ 2020, convertito in legge 27 del 2020, ha previsto la possibilit­à, per i soggetti organizzat­ori di spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematogr­afici e teatrali, di procedere al rimborso dei biglietti già acquistati attraverso l’uso di voucher che i clienti dovranno utilizzare entro un anno dall’emissione. Per tutte le altre ipotesi non contemplat­e dall’articolo 88 citato, ovvero anche per i contratti di fornitura o acquisto legati a feste e cerimonie private, non resterà che fare riferiment­o al successivo articolo 91 della stessa norma, il quale, in via generale, prevede solo l’esclusione della responsabi­lità per il debitore, sia esso il cliente o il fornitore, che si trovi a non poter rispettare il contratto già stipulato a causa delle misure di contenimen­to introdotte in via d’urgenza da parte del Governo. Fermo restando, quindi, che non potranno essere chieste penali a fronte dell’eventuale risoluzion­e del contratto, il rimborso delle somme già pagate dovrà avvenire nelle modalità concordate dalle parti, cosicché, in questo caso, l’eventuale ricorso ai voucher sarà possibile solo se espressame­nte accettato dal cliente.

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