Fino a otto condòmini niente amministratore
Nel caso in cui il condominio sia composto da non più di otto condòmini (cosiddetto condominio minimo), non sussiste alcun obbligo di nominare l’amministratore e, quindi, in assenza di tale figura non sarà inviata all’agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati e delle spese relativi agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio, né sarà rilasciata alcuna certificazione ai singoli condòmini delle spese detraibili; ovviamente, in assenza di comunicazione dei dati alle Entrate, nella dichiarazione precompilata il singolo condomino non troverà già indicate le detrazioni, come nel caso dei comdomìni con amministratore nominato. È quindi necessario prestare la massima attenzione sia per la dichiarazione precompilata sia per la presentazione del modello 730 direttamente o tramite Caf: infatti, quando manca l’amministratore, per un condominio senza codice fiscale, i pagamenti degli interventi sono effettuati tramite bonifico da uno dei condòmini per conto di tutti. I singoli condòmini, allora, per beneficiare della detrazione per gli interventi condominiali, per la quota di spettanza, devono indicare il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico: il contribuente esibirà al Caf o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per provare il diritto alla detrazione, anche un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.