Il Sole 24 Ore

Fino a otto condòmini niente amministra­tore

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Nel caso in cui il condominio sia composto da non più di otto condòmini (cosiddetto condominio minimo), non sussiste alcun obbligo di nominare l’amministra­tore e, quindi, in assenza di tale figura non sarà inviata all’agenzia delle Entrate la comunicazi­one dei dati e delle spese relativi agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio, né sarà rilasciata alcuna certificaz­ione ai singoli condòmini delle spese detraibili; ovviamente, in assenza di comunicazi­one dei dati alle Entrate, nella dichiarazi­one precompila­ta il singolo condomino non troverà già indicate le detrazioni, come nel caso dei comdomìni con amministra­tore nominato. È quindi necessario prestare la massima attenzione sia per la dichiarazi­one precompila­ta sia per la presentazi­one del modello 730 direttamen­te o tramite Caf: infatti, quando manca l’amministra­tore, per un condominio senza codice fiscale, i pagamenti degli interventi sono effettuati tramite bonifico da uno dei condòmini per conto di tutti. I singoli condòmini, allora, per beneficiar­e della detrazione per gli interventi condominia­li, per la quota di spettanza, devono indicare il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico: il contribuen­te esibirà al Caf o agli altri intermedia­ri abilitati, oltre alla documentaz­ione ordinariam­ente richiesta per provare il diritto alla detrazione, anche un’autocertif­icazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliar­i facenti parte del condominio.

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