Chi vende può tenere o trasferire le detrazioni
In caso di vendita dell’appartamento condominiale, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica), anche in relazione alle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente . Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo con la cessione dell’intero immobile. Se per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo, la residua detrazione si trasmette all’acquirente. Il nuovo condomino che abbia acquistato un appartamento condominiale, nel caso in cui nel rogito non sia stato stabilito che le rate residue delle detrazioni delle spese per gli interventi condominiali rimangono in capo al venditore, deve acquisire dall’amministratore specifica certificazione circa la detrazione spettante, sempreché ciò non sia già stato specificato nell’atto notarile. Tuttavia, se il venditore non aveva pagato tempestivamente le spese condominiali, il diritto alla detrazione anche per l’acquirente dell'appartamento non sussiste.