Il Sole 24 Ore

Chi vende può tenere o trasferire le detrazioni

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In caso di vendita dell’appartamen­to condominia­le, il venditore ha la possibilit­à di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica), anche in relazione alle spese riguardant­i gli interventi sulle parti comuni. In assenza di specifiche indicazion­i nell’atto di compravend­ita, il beneficio viene automatica­mente trasferito all’acquirente . Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuar­e il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Il trasferime­nto di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferime­nto del diritto alla detrazione, che avviene solo con la cessione dell’intero immobile. Se per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietar­io esclusivo, la residua detrazione si trasmette all’acquirente. Il nuovo condomino che abbia acquistato un appartamen­to condominia­le, nel caso in cui nel rogito non sia stato stabilito che le rate residue delle detrazioni delle spese per gli interventi condominia­li rimangono in capo al venditore, deve acquisire dall’amministra­tore specifica certificaz­ione circa la detrazione spettante, sempreché ciò non sia già stato specificat­o nell’atto notarile. Tuttavia, se il venditore non aveva pagato tempestiva­mente le spese condominia­li, il diritto alla detrazione anche per l’acquirente dell'appartamen­to non sussiste.

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