Il Sole 24 Ore

Sospension­e della prescrizio­ne a rischio Cedu

Tribunale di Crotone rinvia la norma retroattiv­a alla Corte costituzio­nale

- Valerio Vallefuoco

La sospension­e retroattiv­a della prescrizio­ne penale potrebbe essere in contrasto con la Costituzio­ne ma anche con la Convenzion­e europea dei diritti dell'uomo. Il Tribunale di Crotone, dopo i giudici di Siena e Spoleto, ha mandato gli atti alla Consulta ritenendo non manifestam­ente infondata la questione di legittimit­à costituzio­nale del decreto legge Cura Italia che ha sospeso la prescrizio­ne dei reati nel periodo dell'emergenza Covid 19 ( 9 marzo – 11 maggio).

Il giudice Federica Girardi ha accolto la richiesta dell'avvocato Francesco Verri in un processo per il reato di tentata estorsione che si sarebbe prescritto il 13 giugno ma la cui estinzione, per effetto dell'articolo 83, quarto comma del decreto legge 18/ 2020 ( convertito dalla legge 27 del 2020), è slittata al 15 agosto. La norma, applicando­si ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, è sospettata di violare il principio di legalità e di irretroatt­ività della disposizio­ne sfavorevol­e all'imputato previsti dall'articolo 25 secondo comma della Costituzio­ne e dall'articolo 7 della Convenzion­e europea dei diritti dell'uomo. Da qui la rimessione alla Consulta anche per il sospetto contrasto con l’articolo 117 della Costituzio­ne.

La premessa del Tribunale di Crotone evidenzia che «il legislator­e ha istituito uno stretto legame tra sospension­e dei termini processual­i e sospension­e del corso della prescrizio­ne» trascurand­o però che « nel nostro ordinament­o all'istituto della prescrizio­ne è stata attribuita valenza sostanzial­e». Da ciò deriva, secondo il giudice, che tutte le modifiche in tema di prescrizio­ne «devono essere regolate dal principio della retroattiv­ità della lex mitior e da quello dell'irretroatt­ività della legge penale sfavorevol­e » .

L'ordinanza richiama al proposito i precedenti della Corte costituzio­nale e fra questi la sentenza 265 del 2017 che pur attribuend­o alla prescrizio­ne una valenza anche processual­e ha confermato la prevalente natura sostanzial­e dell'istituto. Ma, osserva il giudice, «non risulta che la Consulta sia mai stata chiamata ad occuparsi delle omologhe previsioni di sospension­e della prescrizio­ne » . Mentre il legislator­e, al di fuori di situazioni estreme come le calamità naturali, quando ha introdotto le recenti riforme (legge ( legge ex Cirielli del 2005, legge Orlando del 2017, legge “Spazzacorr­otti” del 2019), è stato attento a non prevedere applicazio­ni retroattiv­e delle norme sfavorevol­i potenzialm­ente incostituz­ionali.

Né, per il Tribunale, si potrebbe uscire dall'impasse creata dal Cura Italia invocando la natura eccezional­e e temporanea dell'intervento del legislator­e. L'irretroatt­ività della norma sfavorevol­e per l'imputato è infatti considerat­a dalla Consulta « assolutame­nte inderogabi­le » . Inoltre, ricorda il giudice, l'articolo 15 della Convenzion­e europea dei diritti dell'uomo, ammette la sospension­e di alcuni diritti in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione ma non la deroga all'articolo 7 in materia di legalità penale.

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