Superbonus per le ricostruzioni
La possibilità di utilizzare l’incentivo per demolire e riedificare un intero stabile, ampliata dal decreto Rilancio, viene ora resa più efficace dal Dl Semplificazioni
Lavori agevolati.
Nell'ingarbugliato catalogo del superbonus si è aggiunta una possibilità: demolire e ricostruire un edificio sfruttando la detrazione del 110% sui lavori di riqualificazione energetica (cappotto ( cappotto termico, impianti di riscaldamento e interventi di efficienza connessi). Una possibilità – già prevista per l’antisismica – che è stata aggiunta con la conversione in legge del decreto Rilancio. Ma che viene resa più efficace dal decreto Semplificazioni ( il Dl 76/ 2020, in vigore da venerdì scorso), che interviene sul Testo unico dell’edilizia per allargare la nozione di « demolizione e ricostruzione » . L’edificio demolito può essere infatti ricostruito modificando « sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche ». » .
Cade il vincolo sulle seconde case, ma ne spunta un altro. Ora le persone fisiche - sempre al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni - possono avere l’ecobonus al 110% (involucro, ( involucro, impianto termico e altre opere collegate) per gli interventi su massimo due unità immobiliari. Non contano, nel limite, i lavori su parti comuni condominiali. Quindi si può avere l’ecobonus al 110% sulla villetta al mare, sulla baita in montagna e sulla coibentazione del condominio in città. Per il sismabonus continua a non esserci alcun limite nel numero di unità immobiliari.