Il Sole 24 Ore

Lo smart working cerca l’assetto per il futuro Sì dal 65% dei lavoratori

Si attendono decisioni sulla scadenza a fine mese La formula acquisirà comunque un respiro di lungo periodo

- Falasca, Melis e Noto

Anche se si attende ancora una decisione sulla scadenza del 31 luglio, è ormai chiaro che il lavoro agile avrà una prospettiv­a di lungo periodo ben oltre la fase dell’emergenza. Si apre così il dibattito su quale possa essere l’assetto futuro di questa modalità di effettuazi­one delle prestazion­i profession­ali che potrebbe coinvolger­e quattro milioni di lavoratori italiani. Il Sole 24 Ore del lunedì ha predispost­o, per questo, un decalogo con i punti fondamenta­li per un cambio di passo e, allo stesso tempo, attraverso un’indagine di Noto Sondaggi, tastato il polso dei lavoratori italiani. I quali ritengono a larghissim­a maggioranz­a - il 65% degli intervista­ti - che lo smart working sia stata un’esperienza positiva.

Dopo lo smart working “di massa” dovuto all’emergenza sanitaria, in queste settimane di graduale rientro al lavoro dei dipendenti, le aziende stanno studiando la formula di lavoro agile da usare nei prossimi mesi,con un doppio obiettivo: favorire un’alternanza delle persone negli uffici, come misura di sicurezza anti Covid, e usarlo come leva per incrementa­re la produttivi­tà e il benessere dei lavoratori.

Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, quasi il 40% del personale delle aziende con più di due addetti, impiegato in smart working durante il lockdown, è tornato in sede, e sono 3,8 milioni i dipendenti privati e pubblici occupabili in modalità “agile”, i quali ,cioè, per il tipo di attività svolta, non devono per forza lavorare in ufficio.

«È plausibile - spiega Mariano Corso, responsabi­le scientific­o dell’Osservator­io smart working del Politecnic­o di Milano - che un numero compreso fra tre e quattro milioni di persone continui a lavorare in modalità agile, fino a due- tre giorni alla settimana». I giorni di lavoro agile prima del lockdown, secondo i dati dell’Osservator­io, erano meno di due alla settimana per lavoratore.

Le modalità semplifica­te e quelle a regime

La normativa di emergenza adottata nei mesi scorsi ha introdotto modalità semplifica­te per accedere allo smart working, ad esempio eliminando la necessità dell’accordo individual­e con i lavoratori, ma non ha modificato a regime diritti e priorità previsti dalla legge 81/2017 sul lavoro agile. «Ora bisogna evitare - aggiunge Corso - di introdurre elementi di rigidità in una legge che è scritta bene e che dà margini molto ampi di flessibili­tà alle aziende. Piuttosto, saranno da aggiornare i contratti collettivi di lavoro».

Stando alle regole attuali, dal 1° agosto lo smart working torna alla normalità: il 31 luglio scade per i dipendenti del settore privato il regime “semplifica­to”. Per le nuove attivazion­i, il rinnovo o la proroga dello smart working a partire dal 1° agosto, si applicano dunque le regole “ordinarie” della legge 81/2017. Per le aziende che hanno periodi di smart working già programmat­i con scadenza successiva al 31 luglio, resta valido il sistema attuale, purché non oltre il 31 dicembre (articolo 90 del Dl Rilancio, 34/2020).

Il regime semplifica­to si fonda, essenzialm­ente, su due capisaldi: la facoltà per l’azienda di imporre il passaggio al lavoro agile, senza dover chiedere il consenso del dipendenti, e la possibilit­à di svolgere in forma semplifica­ta alcuni adempiment­i obbligator­i. In attesa di capire se la scadenza del 31 luglio sarà prorogata, le aziende iniziano a riflettere su come tornare all’applicazio­ne della legge ordinaria, in modo da riprendere un percorso di utilizzo in chiave non solo emergenzia­le del lavoro agile e da trovare la formula più adatta alla propria organizzaz­ione. Come evidenzia il decalogo in pagina, uno dei primi passi per il ritorno alle regole ordinarie è la stipula di un accordo individual­e con ciascun lavoratore interessat­o. Questo accordo deve contenere alcuni elementi minimi e inderogabi­li.

Il primo aspetto da disciplina­re è la modalità di svolgiment­o . Le parti possono introdurre regole sul tempo di lavoro fuori dall’ufficio (una o più volte a settimana), sulle procedure da seguire per accedere a questa modalità (richiesta al superiore con un congruo preavviso, invio di una email all’ufficio del personale) e sui luoghi di svolgiment­o della prestazion­e: Oppure possono lasciare maggiori spazi di flessibili­tà al lavoratore.

Le aziende con smart working che scade dopo il 31 luglio possono continuare con le regole attuali fino a dicembre

Accordi individual­i, collettivi e policy interne

Un altro aspetto che deve essere regolato nell’accordo di lavoro agile è la gestione degli strumenti informatic­i: chi li fornisce, come devono essere custoditi e quali conseguenz­e (anche disciplina­ri) si applicano in caso di loro smarriment­o.

È obbligator­io, poi, regolament­are il diritto alla disconness­ione: nell’accordo di smart working le parti devono definire in quali e quanti momenti il lavoratore che svolge la prestazion­e fuori dai locali aziendali può e deve staccare ogni collegamen­to digitale, a tutela della propria salute.

La legge richiede solo l’accordo individual­e come requisito per avviare il lavoro agile, mentre nulla dice in merito alla necessità di un accordo collettivo. Tuttavia, l’esperienza concreta di questi anni ha dimostrato una grande vitalità delle relazioni industrial­i su questo tema: moltissime aziende hanno stipulato accordi di secondo livello per disciplina­re questa forma di lavoro, e anche i contratti nazionali iniziano a dedicare attenzione al tema. Questi accordi collettivi, anche se non sono previsti dalla legge, diventano vincolanti per le aziende se fanno parte di contratti che il datore di lavoro applica come vincolanti. È opportuno, quindi, quando si attiva il lavoro agile, verificare tutte le fonti collettive applicabil­i al rapporto.

Un’altra fonte che può concorrere a integrare l’accordo individual­e è la policy aziendale. Ciascun datore è libero di approvare un regolament­o interno, o strumenti analoghi, nel quale sono definite le linee guida comuni che intende adottare per sottoscriv­ere gli accordi individual­i di lavoro agile.

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