Il Sole 24 Ore

Sì al bonus per le vecchie case con camino

- Alessandro Borgoglio

Anche la vecchia casa di campagna può trovare una nuova vita grazie al superbonus del 110%, sebbene non sia dotata di un moderno impianto di riscaldame­nto.

L’agenzia delle Entrate ha più volte puntualizz­ato che, per tutti gli interventi dell’ecobonus ordinario (oggi al 50 o 65%, un tempo al 55%), ad eccezione della installazi­one dei pannelli solari, i lavori sono agevolabil­i solo se eseguiti su edifici già dotati di impianto di riscaldame­nto, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (circolare 36/E/2007, punto 2; guida «Le agevolazio­ni fiscali per il risparmio energetico», pagina 25).

Che cosa si intende, però, per impianto di riscaldame­nto? Secondo l’Enea bisogna rifarsi alla definizion­e di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 192/2005 (Faq Ecobonus 9.D). In base a questa norma, l’impianto termico è un impianto tecnologic­o destinato ai servizi di climatizza­zione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipenden­temente dal vettore energetico utilizzato, comprenden­te eventuali sistemi di produzione, distribuzi­one e utilizzazi­one del calore, nonché gli organi di regolarizz­azione e controllo; non sono considerat­i impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldame­nto localizzat­o a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliar­e è maggiore o uguale a 5 kW.

Le vecchie case molto spesso non hanno veri e propri impianti di riscaldame­nto, ma frequentem­ente sono dotate di caminetti, termocamin­i e stufe a legna o a pellet (se più moderne). Ebbene, se questi apparecchi sono fissi e complessiv­amente le potenze nominali del focolare sono almeno di 5 kW, allora devono essere considerat­i impianto di riscaldame­nto e anche la vecchia casa può accedere al superbonus del 110% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020.

Tre aspetti bisogna però considerar­e. Innanzitut­to, gli apparecchi devono essere fissi, quindi non concorrono al limite minimo di 5 kW stufette con le rotelle o altre dispositiv­i elettrici facilmente spostabili, mentre possono considerar­si fissi gli apparecchi, come i camini, collegati stabilment­e a una canna fumaria.

Secondo, come ricorda l’Enea, il prerequisi­to per accedere alle detrazioni è sempre il conseguime­nto di un risparmio energetico e questo è difficile da raggiunger­e nella dismission­e di impianti a biomassa (come la legna da ardere), in quanto questa è considerat­a fonte fossile solo al 30% (Faq Ecobonus 9.D e 10.D): in sostanza, l’Ape con gli impianti a biomassa dà normalment­e luogo a una classe energetica più alta, ad esempio, di quella risultante con una caldaia standard. Per il 110%, però, è addirittur­a necessario un salto di due classi energetich­e dell’edificio (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020) da prima a dopo gli interventi, per cui la sola installazi­one di un moderno impianto di riscaldame­nto, magari con pompa di calore, potrebbe non essere sufficient­e e sarà perciò necessario mettere in conto quantomeno anche il cappotto termico.

Terzo problema, l’Ape: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, perché solo gli apparecchi più recenti sono dotati di etichetta del produttore con l’indicazion­e della potenza nominale del focolaio, mentre per stufe e camini di qualche decade fa sarà necessario ricorrere a calcoli standard e simulazion­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy