Il Sole 24 Ore

Udienze online fino a novembre con l’assenso delle parti

Prorogate in via sperimenta­le la trattazion­e scritta e la partecipaz­ione in video Via libera alla gestione cartolare del giuramento del consulente tecnico

- Giovanbatt­ista Tona—

Si aprono nuovi spazi per il digitale e i videocolle­gamenti nel processo civile dopo l’esperienza (e le polemiche) del lockdown della giustizia. Ma nella fase della ripartenza avranno un rilievo centrale la volontà delle parti processual­i e la tutela delle loro garanzie. Con un emendament­o che ha modificato l’articolo 221 del decreto legge Rilancio (34 del 2020), convertito in legge la scorsa settimana dal Senato, è stato infatti introdotto un complesso di disposizio­ni per lo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a fino al 31 ottobre, tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Si tratta di una disciplina-ponte, considerat­a sperimenta­le dagli operatori, che sostituisc­e quella contenuta nell’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020, disposta fino al 31 luglio e poi ridotta al 30 giugno. Con queste nuove regole vi potranno essere due ipotesi in cui l’udienza non verrà tenuta, ma le attività saranno svolte in forma scritta e con comunicazi­oni telematich­e, e altre due ipotesi in cui l’udienza si svolgerà ma con la partecipaz­ione da remoto delle parti.

Note scritte in luogo dell’udienza

Le udienze civili che non richiedono la presenza di persone diverse dai difensori delle parti, e quindi in sostanza quelle in cui non si deve svolgere attività istruttori­a ma formulare solo richieste e conclusion­i, possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Questa modalità di trattazion­e può essere disposta dal giudice con un provvedime­nto da notificare alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza, assegnando un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte.

Entro cinque giorni dalla comunicazi­one del provvedime­nto ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazion­e orale. Nei cinque giorni successivi il giudice provvede su tale istanza. La norma non dice in che termini il giudice debba provvedere, ma sembra che la richiesta di trattazion­e orale imponga la fissazione di un’udienza alla presenza delle parti.

Se si procede con note scritte e nei cinque giorni precedenti la data fissata per l’udienza nessuna delle parti le deposita, si applica l’articolo 181 del Codice di procedura civile: si fissa un’udienza successiva, dando avviso alle parti costituite. E se anche all’udienza successiva non compaiono o non trasmetton­o note scritte, la causa viene cancellata dal ruolo.

Giuramento del Ctu

Il giudice può anche decidere di sostituire l’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio con una dichiarazi­one sottoscrit­ta con firma digitale dallo stesso Ctu da depositare nel fascicolo telematico, resa prima di procedere alle operazioni peritali, in cui presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate. In tal caso non è previsto che la decisione del giudice sia paralizzat­a dall’eventuale diversa volontà delle parti.

Partecipaz­ione a distanza

L’udienza civile da remoto non può essere imposta dal giudice, ma può essere richiesta da una o più parti o da uno o più difensori. L’istanza va depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’udienza e il giudice deve disporre la comunicazi­one alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamen­to almeno cinque giorni prima dell’udienza.

Si dovranno utilizzare i collegamen­ti audiovisiv­i a distanza, individuat­i e regolati con provvedime­nto del direttore generale dei sistemi informativ­i e automatizz­ati del ministero della Giustizia ( al momento Microsoft Teams e Skype for business).

La parte potrà partecipar­e all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Non viene specificat­o da quale luogo deve collegarsi il giudice ma si stabilisce che l’udienza deve avvenire con modalità idonee a garantire il contraddit­torio e l’effettiva partecipaz­ione e che nel verbale deve darsi atto delle modalità di accertamen­to dell’identità dei soggetti collegati e della loro libera volontà.

Udienza da remoto

Se devono partecipar­e all’udienza solo difensori, parti e ausiliari del giudice, il giudice può disporre che essa si svolga con collegamen­ti a distanza. È però necessario il consenso preventivo delle parti.

Il giudice deve essere presente nell’ufficio giudiziari­o. Modalità di svolgiment­o dell’udienza e di redazione del verbale seguono le regole già viste per l’udienza da remoto su richiesta.

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