Il Sole 24 Ore

Sanificazi­one e Dpi: da oggi prenotazio­ne del bonus al buio

Spese comunicate senza certezze sull’aiuto. Sconto locali per pochi ma «sicuro» Per gli affitti la «finestra» è aperta dal 13 luglio ma l’invio serve solo se si cede

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Pagina a cura di Giorgio Gavelli

L’uso dei crediti d’imposta introdotti dai decreti emergenzia­li – in attesa che decolli il superbonus del 110% – segue percorsi differenzi­ati, a dispetto dell’omogeneità di meccanismi che la previsione all’interno di una unica disposizio­ne (l’articolo 122 del Dl Rilancio) poteva far presagire.

Sono troppe le particolar­ità di ciascun bonus per consentire modalità di fruizione e trasferime­nto comuni. Il risultato è un puzzle che non sarà facile gestire per i contribuen­ti e i loro consulenti, a partire dalla finestra che si apre oggi per la comunicazi­one relativa a spese di sanificazi­one, Dpi e adeguament­o locali.

Non sarà raro, infatti, che uno stesso soggetto abbia diritto a più agevolazio­ni. Pensiamo a chi esercita l’attività in immobili in locazione e ha sostenuto costi rilevanti per la sanificazi­one. Se poi tale attività è aperta al pubblico e rientra tra quelle riportate in allegato al provvedime­nto del 10 luglio (come bar e ristoranti) ecco che abbiamo lo strike: tre bonus con tre percorsi applicativ­i del diversi.

Bonus sanificazi­one e Dpi

Quello che potrebbe portare maggiori delusioni è il bonus sulle spese di sanificazi­one e acquisto di Dpi. Per conoscere quanto varrà il tax credit in percentual­e sugli oneri sostenuti, infatti, occorre prima inviare la comunicazi­one delle spese e poi attendere il conteggio dell’Agenzia (entro l’ 11 settembre) in consideraz­ione delle risorse disponibil­i.

Per tale motivo, la comunicazi­one va trasmessa - su modello approvato con provvedime­nto del 10 luglio scorso - da oggi, lunedì 20 luglio, al 7 settembre.

L’utilizzo in F24 (ora privo di codice tributo) potrà partire dal giorno successivo all’emanazione del provvedime­nto con la percentual­e del tax credit, oppure in dichiarazi­one (modello Redditi 2021).

La cessione prevede una comunicazi­one a parte, e dal giorno successivo il cessionari­o potrà compensare il credito o, a sua volta, trasferirl­o a terzi (in entrambi i casi entro l’anno) ovvero attendere la dichiarazi­one.

Bonus adeguament­o locali

Per questo credito d’imposta ci sono le istruzioni (circolare 20/E), ma non il codice tributo. Poco male, perché l’utilizzo può avvenire, solo in compensazi­one, dal 1° gennaio 2021 (e non oltre il 31 dicembre) e, comunque, non prima di aver sostenuto le spese e che sia trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazi­one , che, in questo caso, è obbligator­ia per la fruizione stessa del tax credit.

L’invio può avvenire da oggi sino al 30 novembre 2011 – con lo stesso modello del bonus sanificazi­one e Dpi – senza che sia previsto un meccanismo di riparto delle risorse.

In alternativ­a all’uso diretto nel modello F24 (e nonostante l’imposizion­e fiscale dell’importo resti in capo al cedente) è ammessa la cessione (anche parziale) del credito, da perfeziona­rsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia, dove anche il cessionari­o è chiamato ad accettarla. La segnalazio­ne della cessione del credito può avvenire dal 1° ottobre 2020, oppure, se la comunicazi­one “di fruizione” è inviata dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazi­one. La compensazi­one da parte del cessionari­o avviene nel 2021, dopo questi passaggi.

I due bonus affitti

L’iter più semplice è quello che porta a sfruttare il credito d’imposta “botteghe e negozi” (di cui all’articolo 65 del “cura Italia”) e, ma non simultanea­mente per l’unico mese sovrapponi­bile (marzo), il bonus “locazioni” dell’articolo 28 del Dl Rilancio.

Qui il driver è il pagamento, nel 2020, del canone per i mesi di riferiment­o, eventualme­nte “monetizzan­do” il credito già nei confronti del locatore. Il sistema è già operativo: l’uso diretto in compensazi­one (modalità più veloce se non si vuole attendere Redditi 2021) ha già il codice tributo (rispettiva­mente “6914” e “6920”) senza comunicazi­one preventiva.

La comunicazi­one (approvata con il provvedime­nto del 1° luglio scorso) serve solo per perfeziona­re la cessione, unitamente all’assenso del cessionari­o: per questo adempiment­o il semaforo verde si è acceso dal 13 luglio scorso. Il cessionari­o può, a sua volta, usare il credito acquisito in compensazi­one (purché entro l’anno) dal giorno lavorativo successivo alla trasmissio­ne della comunicazi­one di cessione. Il codice tributo è il 6930 per il bonus del “cura Italia” e il 6931 per il tax credit del Dl Rilancio. In alternativ­a vi è l’utilizzo in dichiarazi­one (modello Redditi 2021) oppure l’ulteriore cessione. Soluzione quest’ultima che implica un ulteriore “sconto” a favore dell’acquirente e deve avvenire nello stesso anno.

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