I TRE CAPITOLI
1 AFFITTI COMMERCIALI
Crediti d’imposta ex articolo 65 del Dl 18/2020 ed ex articolo 28 del Dl 34/2020
• Sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti) dopo il pagamento del canone. Codice tributo per locatario: 6914 per articolo 65 (ris. 13/E) e 6920 per art. 28 (ris. 32/E)
• Comunicazione prevista solo per la cessione a terzi, locatore compreso, (prov. 1° luglio, prot. 250739) da effettuarsi dal 13 luglio2020 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermediari finanziari) anche a più soggetti e l’ulteriore trasferimento da parte del primo cessionario
• I crediti ceduti possono essere utilizzati in compensazione compensazione con F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione, previa accettazione del cessionario (codici tributo 6930 e 6931, ris. 39/E) ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione o nella relativa dichiarazione reddituale
• Non vanno tassati a fini dirette e Irap e sono soggetti al «Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid-19»
2 ADEGUAMENTO LOCALI
Credito d’imposta ex articolo 120 del Dl 34/2020
• È utilizzabile solo in compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti), dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dopo il sostenimento delle spese, solo nel 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Manca il codice tributo
• Comunicazione richiesta per la fruizione con modello approvato il 10 luglio (prot. 259854) da inviare dal20 dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021
• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermediari finanziari) dal 1° ottobre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 da effettuarsi con altra comunicazione e possibile l’ulteriore trasferimento
• I crediti ceduti possono essere usati in compensazione con F24 nel 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), previa accettazione da parte del cessionario ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione
• Il bonus concorre al reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap ed è soggetto al «Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid-19»
3 SANIFICAZIONE E DPI
Credito d’imposta ex articolo 125 del Dl 34/2020
• L’uso può nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale spettante (da emanare entro l’11 settembre 2020). Manca il codice tributo
• Comunicazione prevista per la fruizione con modello approvato il 10 luglio 2020 (prot. 259854) da inviare dal 20 luglio al 7 settembre 2020
• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermediari finanziari) da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021 con altra comunicazione e possibile l’ulteriore trasferimento da parte del primo cessionario
• I crediti ceduti sono utilizzabili in compensazione con F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da parte del cessionario ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione, o nella relativa dichiarazione
• Il bonus non va tassato e non è soggetto al « Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid- 19 »