Il Sole 24 Ore

I TRE CAPITOLI

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1 AFFITTI COMMERCIAL­I

Crediti d’imposta ex articolo 65 del Dl 18/2020 ed ex articolo 28 del Dl 34/2020

• Sono utilizzabi­li nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimen­to della spesa o in compensazi­one ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti) dopo il pagamento del canone. Codice tributo per locatario: 6914 per articolo 65 (ris. 13/E) e 6920 per art. 28 (ris. 32/E)

• Comunicazi­one prevista solo per la cessione a terzi, locatore compreso, (prov. 1° luglio, prot. 250739) da effettuars­i dal 13 luglio2020 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermedia­ri finanziari) anche a più soggetti e l’ulteriore trasferime­nto da parte del primo cessionari­o

• I crediti ceduti possono essere utilizzati in compensazi­one compensazi­one con F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazi­one di cessione, previa accettazio­ne del cessionari­o (codici tributo 6930 e 6931, ris. 39/E) ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione o nella relativa dichiarazi­one reddituale

• Non vanno tassati a fini dirette e Irap e sono soggetti al «Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid-19»

2 ADEGUAMENT­O LOCALI

Credito d’imposta ex articolo 120 del Dl 34/2020

• È utilizzabi­le solo in compensazi­one ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti), dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazi­one e in ogni caso dopo il sostenimen­to delle spese, solo nel 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Manca il codice tributo

• Comunicazi­one richiesta per la fruizione con modello approvato il 10 luglio (prot. 259854) da inviare dal20 dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021

• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermedia­ri finanziari) dal 1° ottobre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 da effettuars­i con altra comunicazi­one e possibile l’ulteriore trasferime­nto

• I crediti ceduti possono essere usati in compensazi­one con F24 nel 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), previa accettazio­ne da parte del cessionari­o ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione

• Il bonus concorre al reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap ed è soggetto al «Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid-19»

3 SANIFICAZI­ONE E DPI

Credito d’imposta ex articolo 125 del Dl 34/2020

• L’uso può nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimen­to della spesa o in compensazi­one ex articolo 17, Dlgs 241/1997 (no limiti), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazi­one del provvedime­nto che fissa la percentual­e spettante (da emanare entro l’11 settembre 2020). Manca il codice tributo

• Comunicazi­one prevista per la fruizione con modello approvato il 10 luglio 2020 (prot. 259854) da inviare dal 20 luglio al 7 settembre 2020

• Possibile la cessione parziale (anche a banche o intermedia­ri finanziari) da effettuars­i entro il 31 dicembre 2021 con altra comunicazi­one e possibile l’ulteriore trasferime­nto da parte del primo cessionari­o

• I crediti ceduti sono utilizzabi­li in compensazi­one con F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazi­one della cessione, previa accettazio­ne da parte del cessionari­o ed entro l’anno in cui è avvenuta la cessione, o nella relativa dichiarazi­one

• Il bonus non va tassato e non è soggetto al « Quadro temporaneo aiuti di Stato Covid- 19 »

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