Il Sole 24 Ore

Start up innovative: sconto Irpef al 50% e cumulabile con l’aiuto per il capitale

Detrazione Irpef elevata per gli investitor­i e possibile abbinata con il 20% Cambiano anche i requisiti delle imprese, mentre resta invariata la deduzione Ires

- A cura di Davide Cagnoni Angelo D’Ugo

Con la conversion­e del decreto Rilancio (Dl 34/2020) sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzame­nto del sistema delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo – che comprende sia incentivi di carattere fiscale e giuslavori­stico, sia semplifica­zioni regolament­ari e facilitazi­oni nell’accesso al credito e al capitale di rischio – risulta quindi arricchito di nuove opportunit­à, con l’obiettivo non solo di far fronte ai danni da Covid-19, ma anche di attrarre nel nostro Paese imprese innovative, nuovi capitali dall’estero e lavoratori qualificat­i.

Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurar­si come “start up innovative” (articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012) riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitor­i.

Le caratteris­tiche dell’impresa

I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono:

• costituzio­ne (non tramite fusione, scissione o conferimen­to) come società di capitali da non più di 60 mesi e residenza in Italia o in uno degli Stati Ue o See, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia;

• fatturato inferiore a 5 milioni di euro e divieto di distribuzi­one di utili;

• oggetto sociale esclusivo o prevalente nell’innovazion­e tecnologic­a;

• sostenimen­to di spese di R&S uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;

• impiego di “personale qualificat­o” pari o superiore a 1/3 della forza lavoro; laureati magistrali pari o superiori a 2/3 della forza lavoro complessiv­a;

• titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industrial­e direttamen­te afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

I vantaggi dell’investimen­to

Il decreto Rilancio ha reso più vantaggios­e le detrazioni riservate agli investitor­i-soggetti Irpef sulla scia degli interventi delle leggi di Bilancio 2017 e 2019. Infatti, l’articolo 38, comma 7, ha integrato la disciplina agevolativ­a contenuta nel Dl 179/2012, aggiungend­o l’articolo 29-bis secondo cui dal 19 maggio 2020 – in alternativ­a alla detrazione Irpef del 30% (ex articolo 29 del Dl 179/2012) per gli investimen­ti fino a un milione di euro – viene riconosciu­ta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative.

La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolament­o Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis. L’investimen­to massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimen­to (così incentivan­do anche i “micro investimen­ti” veicolabil­i anche attraverso le piattaform­e di crowdfundi­ng); e può essere effettuato direttamen­te o tramite Oicr che investano prevalente­mente in start up innovative. Quest’ultima opportunit­à è stata recentemen­te estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinat­e condizioni, anche al caso in cui l’investimen­to avvenga per tramite due livelli di Oicr (principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020).

Analoga disposizio­ne è stata prevista anche per le Pmi innovative attraverso il nuovo comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015. Per tali società l’investimen­to massimo detraibile passa a 300mila euro e la detrazione spetta in via prioritari­a rispetto a quella base del 30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati, benefician­do della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimen­to e del 30% per l’eccedenza.

Nelle more del decreto Mise-Mef che definirà le modalità attuative, va segnalato che il disinvesti­mento, anche parziale, prima di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi.

Le ulteriori agevolazio­ni

A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimen­to massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi.

L’agevolazio­ne – potenzialm­ente cumulabile con quella dell’articolo 38 – è prevista per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che la Pmi rispetti i requisiti previsti, tra cui: ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro; e aver registrato una contrazion­e degli stessi causa Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il decreto non ha apportato alcuna integrazio­ne, invece, alla deduzione Ires per gli investimen­ti in start up e Pmi innovative. Per questi, quindi, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimen­to annuo di 1,8 milioni di euro (articolo 29 del Dl 179/2012 e articolo 4 del Dl 3/2015).

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