Start up innovative: sconto Irpef al 50% e cumulabile con l’aiuto per il capitale
Detrazione Irpef elevata per gli investitori e possibile abbinata con il 20% Cambiano anche i requisiti delle imprese, mentre resta invariata la deduzione Ires
Con la conversione del decreto Rilancio (Dl 34/2020) sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo – che comprende sia incentivi di carattere fiscale e giuslavoristico, sia semplificazioni regolamentari e facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio – risulta quindi arricchito di nuove opportunità, con l’obiettivo non solo di far fronte ai danni da Covid-19, ma anche di attrarre nel nostro Paese imprese innovative, nuovi capitali dall’estero e lavoratori qualificati.
Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurarsi come “start up innovative” (articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012) riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitori.
Le caratteristiche dell’impresa
I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono:
• costituzione (non tramite fusione, scissione o conferimento) come società di capitali da non più di 60 mesi e residenza in Italia o in uno degli Stati Ue o See, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
• fatturato inferiore a 5 milioni di euro e divieto di distribuzione di utili;
• oggetto sociale esclusivo o prevalente nell’innovazione tecnologica;
• sostenimento di spese di R&S uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
• impiego di “personale qualificato” pari o superiore a 1/3 della forza lavoro; laureati magistrali pari o superiori a 2/3 della forza lavoro complessiva;
• titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
I vantaggi dell’investimento
Il decreto Rilancio ha reso più vantaggiose le detrazioni riservate agli investitori-soggetti Irpef sulla scia degli interventi delle leggi di Bilancio 2017 e 2019. Infatti, l’articolo 38, comma 7, ha integrato la disciplina agevolativa contenuta nel Dl 179/2012, aggiungendo l’articolo 29-bis secondo cui dal 19 maggio 2020 – in alternativa alla detrazione Irpef del 30% (ex articolo 29 del Dl 179/2012) per gli investimenti fino a un milione di euro – viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative.
La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento (così incentivando anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso le piattaforme di crowdfunding); e può essere effettuato direttamente o tramite Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. Quest’ultima opportunità è stata recentemente estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, anche al caso in cui l’investimento avvenga per tramite due livelli di Oicr (principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020).
Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative attraverso il nuovo comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015. Per tali società l’investimento massimo detraibile passa a 300mila euro e la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.
Nelle more del decreto Mise-Mef che definirà le modalità attuative, va segnalato che il disinvestimento, anche parziale, prima di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi.
Le ulteriori agevolazioni
A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi.
L’agevolazione – potenzialmente cumulabile con quella dell’articolo 38 – è prevista per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che la Pmi rispetti i requisiti previsti, tra cui: ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro; e aver registrato una contrazione degli stessi causa Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.
Il decreto non ha apportato alcuna integrazione, invece, alla deduzione Ires per gli investimenti in start up e Pmi innovative. Per questi, quindi, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimento annuo di 1,8 milioni di euro (articolo 29 del Dl 179/2012 e articolo 4 del Dl 3/2015).