Il Sole 24 Ore

Lo sgravio in eccesso si riporta fino al terzo periodo successivo

La società deve certificar­e (entro 60 giorni) il rispetto dei limiti dei conferimen­ti

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Per beneficiar­e delle detrazioni/deduzioni sugli investimen­ti in start up e Pmi innovative ed evitare future contestazi­oni del Fisco è fondamenta­le acquisire tutta la documentaz­ione necessaria, da conservare insieme a quella rilevante ai fini del modello Redditi 2020. Inoltre, occorre fare attenzione alle regole da seguire.

I documenti da conservare

In primo luogo, nel rispetto del decreto 7 maggio 2019 (che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimen­ti in start up e Pmi innovative effettuati da persone fisiche o società), entro 60 giorni dal conferimen­to va acquisita la certificaz­ione rilasciata dalla società oggetto dell’investimen­to, che attesti il mancato superament­o del limite complessiv­o dei conferimen­ti, pari a 15 milioni di euro.

Ai fini del calcolo dell’importo massimo rilevano tutti i conferimen­ti agevolabil­i ricevuti nei periodi d’imposta del regime agevolato. In caso di superament­o della soglia, invece, la società deve attestare l’importo per cui spetta la deduzione o detrazione. In aggiunta, va acquisita copia del piano di investimen­to della società, nel quale siano riportate le informazio­ni sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale), di vendite e profitti.

L’uso delle eccedenze

Per i soci di Snc e Sas il limite di un milione dell’investimen­to agevolabil­e va riferito al conferimen­to fatto dalla società e l’importo su cui calcolare il beneficio è determinat­o in proporzion­e alle quote di partecipaz­ione agli utili detenute dai soci. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza è sfruttabil­e per l’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenz­a del suo ammontare. Per i soggetti Ires, invece, se l’ammontare deducibile supera il reddito complessiv­o, l’eccedenza può essere usata per ridurre il reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenz­a del relativo ammontare. In caso di opzione per la trasparenz­a fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessiv­o di ciascun socio in misura proporzion­ale alla sua quota di partecipaz­ione agli utili.

Il consolidat­o fiscale

In caso di opzione per il consolidat­o fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessiv­o globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenz­a dello stesso. Anche in questa ipotesi, l’eccedenza si deduce dal reddito complessiv­o dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenz­a del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione, invece, non sono attribuibi­li al consolidat­o, ma restano deducibili dal reddito delle singole società.

I conferimen­ti

Ai fini dell’agevolazio­ne rilevano solo i conferimen­ti in denaro, iscritti nelle voci del capitale sociale e della riserva da sovrapprez­zo azioni/ quote della beneficiar­ia. Si considera conferimen­to in denaro anche la compensazi­one dei crediti in sede di sottoscriz­ione di aumenti del capitale, fatta eccezione per quelli risultanti da cessioni di beni o prestazion­i di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

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