Lo sgravio in eccesso si riporta fino al terzo periodo successivo
La società deve certificare (entro 60 giorni) il rispetto dei limiti dei conferimenti
Per beneficiare delle detrazioni/deduzioni sugli investimenti in start up e Pmi innovative ed evitare future contestazioni del Fisco è fondamentale acquisire tutta la documentazione necessaria, da conservare insieme a quella rilevante ai fini del modello Redditi 2020. Inoltre, occorre fare attenzione alle regole da seguire.
I documenti da conservare
In primo luogo, nel rispetto del decreto 7 maggio 2019 (che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e Pmi innovative effettuati da persone fisiche o società), entro 60 giorni dal conferimento va acquisita la certificazione rilasciata dalla società oggetto dell’investimento, che attesti il mancato superamento del limite complessivo dei conferimenti, pari a 15 milioni di euro.
Ai fini del calcolo dell’importo massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti nei periodi d’imposta del regime agevolato. In caso di superamento della soglia, invece, la società deve attestare l’importo per cui spetta la deduzione o detrazione. In aggiunta, va acquisita copia del piano di investimento della società, nel quale siano riportate le informazioni sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento (previsto o attuale), di vendite e profitti.
L’uso delle eccedenze
Per i soci di Snc e Sas il limite di un milione dell’investimento agevolabile va riferito al conferimento fatto dalla società e l’importo su cui calcolare il beneficio è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza è sfruttabile per l’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per i soggetti Ires, invece, se l’ammontare deducibile supera il reddito complessivo, l’eccedenza può essere usata per ridurre il reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del relativo ammontare. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. Anche in questa ipotesi, l’eccedenza si deduce dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione, invece, non sono attribuibili al consolidato, ma restano deducibili dal reddito delle singole società.
I conferimenti
Ai fini dell’agevolazione rilevano solo i conferimenti in denaro, iscritti nelle voci del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni/ quote della beneficiaria. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, fatta eccezione per quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.