Assegnazioni dal 1° luglio al bivio
Per quasi tutte le nuove auto di fabbrica resta però la soglia del 30%
Auto assegnate a dipendenti, collaboratori e amministratori con nuove regole dal 1° luglio scorso, tra qualche dubbio e molti punti fermi.
La legge di Bilancio 2020 (la 160/2019), riformula il comma 4, articolo 51 del Tuir sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori siano dati in uso promiscuo al dipendente sia per l’utilizzo lavorativo che per quello privato.
In particolare, i veicoli sopra indicati, di nuova immatricolazione e con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, generano un compenso in natura parametrato al loro livello di emissioni di CO2, con penalizzazioni per quelli più inquinanti. Pur continuandosi a considerare come base di calcolo il costo chilometrico Aci su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, si dovrà individuare una percentuale tra le seguenti, che ne costituisce il moltiplicatore:
• 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;
• 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
• 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
• 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Pertanto, sulle auto meno inquinanti, con CO2 fino a 60 g/km, il costo chilometrico di 15.000 km moltiplicato per il 25% rappresenta il valore imponibile da tassare in busta paga.
Le questioni aperte e da chiarire sono sostanzialmente due: cosa si intende per veicoli di nuova immatricolazione e a quali contratti bisogna fare riferimento. Per questi ultimi, si potrebbe trattare del contratto di acquisizione o noleggio del veicolo, oppure del contratto di assegnazione del veicolo al dipendente, e in questo caso in senso estensivo si potrebbero includere la lettera di assunzione o la delibera assembleare con cui viene assegnato il veicolo all’amministratore. Anche per il concetto di “nuova immatricolazione” possono esserci più letture. Si potrebbero intendere i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge di bilancio, oppure quelli immatricolati dal 1° luglio 2020, data di effettiva applicazione delle disposizioni in commento.
Partiamo da alcune certezze. La prima è che se l’acquisizione del veicolo nuovo (da immatricolare) è successivo al 1° luglio scorso, si applica la nuova disciplina.
Non si pongono questioni di sorta neppure nel caso in cui l’assegnazione dell’auto aziendale fosse avvenuta entro il 30 giugno di quest’anno. La normativa applicabile continuerebbe ad essere quella in vigore al 31 dicembre 2019, che prevedeva l’applicazione della percentuale fissa del 30% sul costo chilometrico di 15.000 km, senza tener conto delle emissioni di CO2. Infatti, il comma 633, articolo 1, della legge di Bilancio 2020, con una disposizione di carattere transitorio, specifica che si applica la disciplina «vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».
Più complicate le situazioni a cavallo, in cui l’acquisto del veicolo sia avvenuto nella prima metà dell’anno e l’assegnazione nella seconda metà, cioè a partire dal 1° luglio. In teoria, le diverse tesi sul concetto di “nuova immatricolazione” possono portare a risultati di segno opposto. Tuttavia poiché è probabile che l’autovettura oggetto di assegnazione rientri nella fascia tra 60 g/km e 160 g/km, come accade per la quasi totalità delle auto nuove di fabbrica, di fatto l’imponibilità del compenso in natura sarà comunque pari al 30% del costo chilometrico di 15.000 km, sia nella nuova che nella vecchia disciplina.