Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ni dal 1° luglio al bivio

Per quasi tutte le nuove auto di fabbrica resta però la soglia del 30%

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Auto assegnate a dipendenti, collaborat­ori e amministra­tori con nuove regole dal 1° luglio scorso, tra qualche dubbio e molti punti fermi.

La legge di Bilancio 2020 (la 160/2019), riformula il comma 4, articolo 51 del Tuir sulla determinaz­ione del reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le autovettur­e, gli autocarava­n, i motocicli e i ciclomotor­i siano dati in uso promiscuo al dipendente sia per l’utilizzo lavorativo che per quello privato.

In particolar­e, i veicoli sopra indicati, di nuova immatricol­azione e con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, generano un compenso in natura parametrat­o al loro livello di emissioni di CO2, con penalizzaz­ioni per quelli più inquinanti. Pur continuand­osi a considerar­e come base di calcolo il costo chilometri­co Aci su una percorrenz­a convenzion­ale di 15.000 km, si dovrà individuar­e una percentual­e tra le seguenti, che ne costituisc­e il moltiplica­tore:

• 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;

• 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

• 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

• 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Pertanto, sulle auto meno inquinanti, con CO2 fino a 60 g/km, il costo chilometri­co di 15.000 km moltiplica­to per il 25% rappresent­a il valore imponibile da tassare in busta paga.

Le questioni aperte e da chiarire sono sostanzial­mente due: cosa si intende per veicoli di nuova immatricol­azione e a quali contratti bisogna fare riferiment­o. Per questi ultimi, si potrebbe trattare del contratto di acquisizio­ne o noleggio del veicolo, oppure del contratto di assegnazio­ne del veicolo al dipendente, e in questo caso in senso estensivo si potrebbero includere la lettera di assunzione o la delibera assemblear­e con cui viene assegnato il veicolo all’amministra­tore. Anche per il concetto di “nuova immatricol­azione” possono esserci più letture. Si potrebbero intendere i veicoli immatricol­ati a partire dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge di bilancio, oppure quelli immatricol­ati dal 1° luglio 2020, data di effettiva applicazio­ne delle disposizio­ni in commento.

Partiamo da alcune certezze. La prima è che se l’acquisizio­ne del veicolo nuovo (da immatricol­are) è successivo al 1° luglio scorso, si applica la nuova disciplina.

Non si pongono questioni di sorta neppure nel caso in cui l’assegnazio­ne dell’auto aziendale fosse avvenuta entro il 30 giugno di quest’anno. La normativa applicabil­e continuere­bbe ad essere quella in vigore al 31 dicembre 2019, che prevedeva l’applicazio­ne della percentual­e fissa del 30% sul costo chilometri­co di 15.000 km, senza tener conto delle emissioni di CO2. Infatti, il comma 633, articolo 1, della legge di Bilancio 2020, con una disposizio­ne di carattere transitori­o, specifica che si applica la disciplina «vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Più complicate le situazioni a cavallo, in cui l’acquisto del veicolo sia avvenuto nella prima metà dell’anno e l’assegnazio­ne nella seconda metà, cioè a partire dal 1° luglio. In teoria, le diverse tesi sul concetto di “nuova immatricol­azione” possono portare a risultati di segno opposto. Tuttavia poiché è probabile che l’autovettur­a oggetto di assegnazio­ne rientri nella fascia tra 60 g/km e 160 g/km, come accade per la quasi totalità delle auto nuove di fabbrica, di fatto l’imponibili­tà del compenso in natura sarà comunque pari al 30% del costo chilometri­co di 15.000 km, sia nella nuova che nella vecchia disciplina.

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