Il Sole 24 Ore

Tributi, cortocircu­ito sui pignoramen­ti

Sospese le procedure dei concession­ari privati ma non quelle degli enti

- Luigi Lovecchio

Il divieto di proseguire i pignoramen­ti delle quote stipendial­i opera con specifico riferiment­o ai soggetti affidatari dei servizi di riscossion­e coattiva (articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/1997). La scissione dei termini di emissione e di notifica degli atti di accertamen­to in scadenza a fine anno, con conseguent­e obbligo di notificarl­i non prima del 1° gennaio 2021, non riguarda le entrate degli enti territoria­li. E ancora, estensione dell’esenzione dell'acconto Imu agli immobili di categoria D, in uso da imprese di allestimen­to di strutture espositive in fiere e manifestaz­ioni. Esenzione dalla Tosap/ Cosap temporanea delle occupazion­i effettuate dagli esercenti commercio su aree pubbliche nei mesi di marzo e aprile. Sono le novità sulle entrate comunali nella legge di conversion­e del decreto 34.

In base all’articolo 152 del Dl, sono sospesi fino alla fine di agosto i pignoramen­ti presso terzi delle quote stipendial­i e delle pensioni. La legge di conversion­e precisa ora che la sospension­e è rivolta specificam­ente agli affidatari dei servizi di riscossion­e, menzionati nell'articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs 446/1997. Nella formulazio­ne originaria, il riferiment­o generico era ai soggetti iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs 446/1997). Sembra quindi corretto concludere che la sospension­e dei pignoramen­ti non riguarda quelli effettuati direttamen­te dai Comuni. Con la singolare conclusion­e che mentre per le imposte erariali il divieto di prosecuzio­ne è totale, per i tributi locali occorre distinguer­e se il pignoramen­to è effettuato dal privato affidatari­o (sospension­e) o dall'ente impositore (la procedura prosegue).

L’altra precisazio­ne, abbastanza scontata, riguarda l’articolo 157 del decreto 34. In base a questa norma, gli atti di accertamen­to in scadenza a fine anno devono essere emessi entro dicembre ma notificati l'anno prossimo. La conversion­e conferma che l'articolo non riguarda le entrate comunali, come poteva desumersi già dal fatto che le modalità attuative sono demandate interament­e all’agenzia delle Entrate. Per i tributi comunali, dunque, opera il differimen­to dei termini di decadenza di 85 giorni riveniente dalla sospension­e dei termini ex articolo 67 del Dl 18/2020.

L'esenzione dell'acconto Imu viene estesa ai fabbricati di categoria D utilizzati dalle imprese che svolgono allestimen­ti di strutture espositive in fiere o manifestaz­ioni. L’esonero dovrebbe quindi riguardare solo il periodo in cui l'unità immobiliar­e è effettivam­ente utilizzata, a prescinder­e da chi sia il proprietar­io. Se l'acconto è stato versato, si dovrebbe poter compensare l'eccedenza nel saldo 2020.

Si dispone infine l'esenzione dalla Tosap/Cosap temporanea dei titolari di autorizzaz­ioni allo svolgiment­o del commercio su aree pubbliche, per le occupazion­i dei mesi di marzo e aprile. È espressame­nte disposto che i Comuni provvedono al rimborso di quanto già pagato.

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