Tributi, cortocircuito sui pignoramenti
Sospese le procedure dei concessionari privati ma non quelle degli enti
Il divieto di proseguire i pignoramenti delle quote stipendiali opera con specifico riferimento ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione coattiva (articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/1997). La scissione dei termini di emissione e di notifica degli atti di accertamento in scadenza a fine anno, con conseguente obbligo di notificarli non prima del 1° gennaio 2021, non riguarda le entrate degli enti territoriali. E ancora, estensione dell’esenzione dell'acconto Imu agli immobili di categoria D, in uso da imprese di allestimento di strutture espositive in fiere e manifestazioni. Esenzione dalla Tosap/ Cosap temporanea delle occupazioni effettuate dagli esercenti commercio su aree pubbliche nei mesi di marzo e aprile. Sono le novità sulle entrate comunali nella legge di conversione del decreto 34.
In base all’articolo 152 del Dl, sono sospesi fino alla fine di agosto i pignoramenti presso terzi delle quote stipendiali e delle pensioni. La legge di conversione precisa ora che la sospensione è rivolta specificamente agli affidatari dei servizi di riscossione, menzionati nell'articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs 446/1997. Nella formulazione originaria, il riferimento generico era ai soggetti iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs 446/1997). Sembra quindi corretto concludere che la sospensione dei pignoramenti non riguarda quelli effettuati direttamente dai Comuni. Con la singolare conclusione che mentre per le imposte erariali il divieto di prosecuzione è totale, per i tributi locali occorre distinguere se il pignoramento è effettuato dal privato affidatario (sospensione) o dall'ente impositore (la procedura prosegue).
L’altra precisazione, abbastanza scontata, riguarda l’articolo 157 del decreto 34. In base a questa norma, gli atti di accertamento in scadenza a fine anno devono essere emessi entro dicembre ma notificati l'anno prossimo. La conversione conferma che l'articolo non riguarda le entrate comunali, come poteva desumersi già dal fatto che le modalità attuative sono demandate interamente all’agenzia delle Entrate. Per i tributi comunali, dunque, opera il differimento dei termini di decadenza di 85 giorni riveniente dalla sospensione dei termini ex articolo 67 del Dl 18/2020.
L'esenzione dell'acconto Imu viene estesa ai fabbricati di categoria D utilizzati dalle imprese che svolgono allestimenti di strutture espositive in fiere o manifestazioni. L’esonero dovrebbe quindi riguardare solo il periodo in cui l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata, a prescindere da chi sia il proprietario. Se l'acconto è stato versato, si dovrebbe poter compensare l'eccedenza nel saldo 2020.
Si dispone infine l'esenzione dalla Tosap/Cosap temporanea dei titolari di autorizzazioni allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, per le occupazioni dei mesi di marzo e aprile. È espressamente disposto che i Comuni provvedono al rimborso di quanto già pagato.