Il Sole 24 Ore

Penale da remoto solo se ci sono imputati detenuti

Il collegamen­to a distanza deve assicurare il rispetto delle garanzie della difesa

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L’udienza penale da remoto viene reintrodot­ta dall’articolo 221 del decreto legge 34 del 2020 per il periodo che andrà dalla pubblicazi­one della legge di conversion­e fino al 31 ottobre 2020. Ma rimane limitata alle ipotesi in cui vi siano imputati detenuti ed è condiziona­ta al consenso delle parti.

La nuova norma fa espressame­nte salve le ipotesi in cui è comunque prevista la partecipaz­ione a distanza in base agli articoli 146bis e 147-bis delle disposizio­ni di attuazione del Codice di procedura penale (riguardant­i per lo più i detenuti per reati particolar­mente gravi, le persone sottoposte al regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinament­o penitenzia­rio e i collaborat­ori di giustizia).

Aggiunge poi che può essere assicurata la partecipaz­ione «a qualsiasi udienza penale» mediante videocolle­gamenti agli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e ai condannati detenuti; la norma quindi vale sia per i giudizi penali, sia per i procedimen­ti dinanzi al Tribunale di sorveglian­za, sia ancora per quelli dinanzi alle sezioni misure di prevenzion­e.

È necessario il consenso dell’imputato o del condannato, che deve essere espresso personalme­nte o a mezzo di procurator­e speciale.

La partecipaz­ione a distanza deve essere possibile e deve assicurare - mediante i collegamen­ti audiovisiv­i, individuat­i e regolati con provvedime­nto del direttore generale dei sistemi informativ­i e automatizz­ati del ministero della Giustizia - l’osservanza delle disposizio­ni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis.

Quindi deve essere garantita la contestual­e, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nell’aula e nei luoghi di custodia dove si trovano gli imputati collegati e deve essere sempre consentito al difensore, se presente in aula, di consultars­i riservatam­ente con l’imputato per mezzo di strumenti tecnici idonei.

L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziari­o e si svolge con modalità idonee a salvaguard­are il contraddit­torio e l’effettiva partecipaz­ione delle parti.

Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipaz­ione il giorno, l’ora e le modalità del collegamen­to.

La nuova disposizio­ne non stabilisce come il giudice debba accertare l’identità dei soggetti partecipan­ti a distanza e il richiamo all’articolo 146-bis sembra implicare la necessità che nei luoghi di custodia dai quali sono collegati gli imputati sia presente un cancellier­e o altro pubblico ufficiale che attesti ogni circostanz­a utile a integrare il verbale di udienza.

D’altronde - a differenza della disciplina delle udienze civili da remoto - vi è qui un ulteriore specifico richiamo alla disposizio­ne secondo la quale il luogo da dove l’imputato si collega è equiparato all’aula di udienza.

Dal tenore complessiv­o di questa disciplina, da ritenersi speciale e derogatori­a delle regole ordinarie, si ricava che rimane definitame­nte esclusa la partecipaz­ione mediante videocolle­gamento di imputati che non siano detenuti o di altre parti private.

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