Penale da remoto solo se ci sono imputati detenuti
Il collegamento a distanza deve assicurare il rispetto delle garanzie della difesa
L’udienza penale da remoto viene reintrodotta dall’articolo 221 del decreto legge 34 del 2020 per il periodo che andrà dalla pubblicazione della legge di conversione fino al 31 ottobre 2020. Ma rimane limitata alle ipotesi in cui vi siano imputati detenuti ed è condizionata al consenso delle parti.
La nuova norma fa espressamente salve le ipotesi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza in base agli articoli 146bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (riguardanti per lo più i detenuti per reati particolarmente gravi, le persone sottoposte al regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario e i collaboratori di giustizia).
Aggiunge poi che può essere assicurata la partecipazione «a qualsiasi udienza penale» mediante videocollegamenti agli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e ai condannati detenuti; la norma quindi vale sia per i giudizi penali, sia per i procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sia ancora per quelli dinanzi alle sezioni misure di prevenzione.
È necessario il consenso dell’imputato o del condannato, che deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
La partecipazione a distanza deve essere possibile e deve assicurare - mediante i collegamenti audiovisivi, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia - l’osservanza delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis.
Quindi deve essere garantita la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nell’aula e nei luoghi di custodia dove si trovano gli imputati collegati e deve essere sempre consentito al difensore, se presente in aula, di consultarsi riservatamente con l’imputato per mezzo di strumenti tecnici idonei.
L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento.
La nuova disposizione non stabilisce come il giudice debba accertare l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e il richiamo all’articolo 146-bis sembra implicare la necessità che nei luoghi di custodia dai quali sono collegati gli imputati sia presente un cancelliere o altro pubblico ufficiale che attesti ogni circostanza utile a integrare il verbale di udienza.
D’altronde - a differenza della disciplina delle udienze civili da remoto - vi è qui un ulteriore specifico richiamo alla disposizione secondo la quale il luogo da dove l’imputato si collega è equiparato all’aula di udienza.
Dal tenore complessivo di questa disciplina, da ritenersi speciale e derogatoria delle regole ordinarie, si ricava che rimane definitamente esclusa la partecipazione mediante videocollegamento di imputati che non siano detenuti o di altre parti private.