Il Sole 24 Ore

LE ALTRE NOVITÀ

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1 GLI ATTI INTRODUTTI­VI

Nei processi civili in tribunale e corte d’appello fino al 31 ottobre 2020 devono essere depositati in via telematica anche gli atti introdutti­vi. Si tratta di una deroga rispetto all’articolo 16-bis del decreto legislativ­o 179/2012, in base al quale il deposito telematico degli atti introdutti­vi del giudizio è facoltativ­o, mentre l’obbligo scatta per gli atti successivi. Quando i sistemi informatic­i del dominio giustizia non sono funzionant­i e sussiste un’indifferib­ile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica

2 IN CASSAZIONE

Il processo civile telematico arriva in Cassazione. Fino al 31 ottobre 2020 nei procedimen­ti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica. Se si sceglie il deposito telematico sarà obbligator­io pagare con modalità telematich­e il contributo unificato. La norma prevista dal decreto Rilancio riproduce quella che era stata introdotta dal decreto legge 83 del 2020 (cura Italia) e che era efficace fino al 30 giugno scorso

3 I COLLOQUI IN CARCERE

Sempre fino al 31 ottobre 2020 i colloqui dei detenuti in carcere e negli istituti per minorenni con i congiunti o con altre persone possono essere svolti a distanza, ma solo su richiesta dell’interessat­o o quando la misura è indispensa­bile per salvaguard­are la salute delle persone detenute o internate. Per i colloqui possono essere usati le apparecchi­ature e i collegamen­ti di cui dispone l’amministra­zione penitenzia­ria e minorile o si possono svolgere al telefono anche oltre i limiti previsti

4 LE INDAGINI PRELIMINAR­I

Il decreto Rilancio introduce anche una novità a regime, la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020, circa il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminar­i, da parte dei difensori (una volta ricevuto l’avviso di conclusion­e delle indagini)e della polizia giudiziari­a. Il deposito telematico deve essere autorizzat­o da un decreto del ministro della Giustizia, dopo avere accertato la funzionali­tà dei sistemi informatic­i

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